L’aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere richiesta al dirigente scolastico, da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, dai docenti e dal personale educativo ed Ata con contratto a tempo determinato (al 30/06 o al 31/08) e dai docenti di religione cattolica. Tutto il personale provvisto di una supplenza breve non può presentare richiesta per la fruizione di tale aspettativa
Art. 18 comma 1 del CCNL 2006/2009 – Comparto Scuola: “L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del TU approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.”
Dove e come presentare la richiesta?
La richiesta, da presentare in carta libera e con un ragionevole preavviso al proprio dirigente scolastico, dovrà riportare la motivazione per cui si richiede l’aspettativa e la data di inizio e fine del periodo richiesto. Le motivazioni non devono essere necessariamente gravi, ma devono essere condizioni considerate rilevanti secondo il comune consenso e pertanto meritevoli dell’attenzione del dipendente, a tal punto da portarlo ad assentarsi dal lavoro. La domanda può essere autocertificata ed eventualmente integrata con documentazione volta a giustificarne la richiesta.
Per quanto tempo è possibile fruire dell’aspettativa?
L’aspettativa per motivi di famiglia e personali può essere richiesta per periodi frazionati o senza soluzione di continuità. L’aspettativa, se viene fruita per periodi frazionati, non può superare i due anni e mezzo (30 mesi) nell’arco di cinque anni. Se invece viene richiesta senza interruzioni, può essere fruita per un massimo di un anno (12 mesi).
Durante il periodo di aspettativa è possibile avere diritto alla retribuzione?
No, l’aspettativa prevista dall’art. 18 è priva di assegni. Inoltre, l’aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non permette la maturazione di ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di quiescenza e previdenza e non si computa ai fini della progressione di carriera.
Qual è la tempistica di concessione della richiesta?
Il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alla richiesta del dipendente entro un mese dalla sua presentazione. La mancata risposta non equivale alla concessione dell’aspettativa. Il dirigente non è obbligato ad accogliere la domanda, ma dovrà valutarla in base alle esigenze di servizio dell’istituto. Motivo per cui potrà decidere di accoglierla (per tutto il periodo richiesto o solo in parte), rigettarla o revocarla una volta concessa. Una volta che il DS concede l’aspettativa, la stessa verrà trasmessa alla Ragioneria territoriale dello Stato per l’interruzione della retribuzione al dipendente.