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Scuola: supplenze 2020/2021, ecco cosa si prevede in caso di rinuncia

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Dal confronto con i sindacati emergono dei chiarimenti importanti in vista delle nomine.

Rispetto alla bozza illustrata nell’incontro del 4 settembre 2020, il nuovo testo che il ministero sta predisponendo accoglie importanti integrazioni richieste dalle organizzazioni sindacali.

Di particolare importanza le precisazioni in materia di rinuncia o assenza alla convocazione: la rinuncia (l’assenza alla convocazione, che in mancanza di delega equivale a rinuncia) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE (graduatorie ad esaurimento) e delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento.
Questo significa che la rinuncia da GAE per il sostegno consente di accettare la nomina da GAE per il posto comune. Lo stesso principio vale quindi per analogia per le GPS e per la situazione opposta, ovvero la rinuncia alla supplenza per posto comune in favore del posto di sostegno.

Inoltre, il docente che rinuncia da GAE su posto comune mantiene il diritto a stipulare il contratto di supplenza da GPS, sempre per il posto comune.

L’integrazione fa quindi chiarezza su un punto che effettivamente necessitava di indicazioni univoche, ora che ci si appresta alle convocazioni su base provinciale.

Fonte:http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-supplenze-2020-2021-ecco-cosa-prevede-caso-rinuncia.flc

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