Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini.
Art 29: la normativa
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 4
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
Esiste un numero minimo/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno? No.
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
Esiste un tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale? La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni.
Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni sono obblighi di servizio o rientrano nel computo delle 40+40 ore? Rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento.
All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria.
Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”.
A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni. Le operazioni di scrutinio ed esami rientrano nel computo delle 40+40 ore? No. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Se nello stesso giorno svolgo l’orario d’insegnamento di mattina e ho un’attività collegiale programmata nel pomeriggio, esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non posso superare nell’arco della stessa giornata? No.
Almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.
La pausa: precisazioni
Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento. Ho l’obbligo di partecipare ad un’attività collegiale se programmata nel mio giorno libero? Sì. Il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni.
Il giorno libero
Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo). Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ed è obbligatorio parteciparvi? Sì. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40).
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti? Sì.
Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza?
Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera 29 del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso.
Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero.
Parola d’ordine: chiarezza
L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto. Cosa succede se non mi presento ad un’attività collegiale programmata e non giustifico l’assenza? Il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). Associazione Nazionale Presidi: “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore.
La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
Ho accettato uno spezzone orario e svolgo 9 ore settimanali, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale saranno proporzionali al servizio?
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time.
Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento.
Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione.
Precisazioni da contratto
Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario. Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”.
Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa.
Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18. Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe. Svolgo servizio in più scuole, le attività funzionali all’insegnamento saranno proporzionali all’orario che ho in ciascuna scuola? Anche per questo aspetto non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
Quindi..
Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.
Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite).
In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Ho accettato uno spezzone orario interno e per tutto l’anno presto servizio per 24 ore settimanali al posto di 18, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale sono maggiorate in proporzione? No. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (in questo caso 24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno.
Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.
Se si superano le 40+40 ore previste, le ore svolte in più vanno retribuite? E se sì, come? Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
La cosiddetta “ora di ricevimento genitori” o “ora parenti” è un obbligo per il docente? E se sì, chi ne deve stabilire criteri e modalità?
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.
L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive. “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti. Assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.
L’iter
L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede. “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese:
Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado)
L’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso):
l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti.
Attenzione
Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti.
Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti. Senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie.
La diciannovesima ora
Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze. O ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale.
E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio). Un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto. Tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta.
A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi. Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi).
Precisazioni
E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Chi è in servizio in più scuole con quali criteri e modalità effettuerà l’“ora di ricevimento genitori”? I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche.
Conclusioni
Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole. Non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio. Un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola. L’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via). Oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.