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1 Settembre: oggi la scadenza per la pubblicazione delle GPS

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Oggi è il giorno della pubblicazione della GPS. Nel corso della giornata gli ex Uffici scolastici provinciali (ora Ambiti territoriali provinciali) inseriranno del loro sito le graduatorie provinciali per le supplenze.
Come sappiamo la conclusione dell’attività di valutazione era prevista infatti, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, per il 28 di Agosto. Ricordiamo che l’Ordinanza Ministeriale 60/2020 non prevede la pubblicazione di graduatorie provvisorie bensì la pubblicazione diretta di graduatorie definitive. Ciononostante l’aspirante docente ha comunque la facoltà di richiedere, laddove riscontri un errore, la correzione della graduatoria in autotutela, provvedendo alla rettifica del punteggio.

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Vediamo adesso nel dettaglio di fare il quadro delle tempistiche:
Per quanto concerne l’ordine delle convocazioni, si comincerà dal sostegno per ogni grado poi si andrà alle cdc per ogni grado. A seguito delle assegnazioni per le classi di concorso si procederà ad assegnare il sostegno da graduatorie incrociate.
Il conferimento delle supplenze da GAE e, in subordine, da GPS avverrà una volta terminate le immissioni in ruolo della procedura “per chiamata” (c.d. “chiamata veloce”) da dovranno concludersi entro il giorno 14 settembre 2020. Le operazioni di assunzione della c.d. chiamata veloce dovrebbero concludersi entro il 7 settembre, ragione per cui le convocazioni da GAE e GPS dovrebbero avvenire nell’intervallo di tempo compreso fra il 7 e il 14 settembre (anche se è possibile qualche ritardo).
I vari Ambiti territoriali provinciali decideranno autonomamente le modalità di convocazione (e vista la situazione di emergenza è molto probabile che essa avverrà online tramite Skype, Meet ecc).

Capitolo supplenze: la convocazione per esse, al contrario degli anni passati, non avverrà tramite email ma tramite avviso pubblicato sui siti. Sarà necessario dunque per l’aspirante controllare sempre il sito internet dell’Ambito territoriale di riferimento.
Ricordiamo che le operazioni di conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) saranno disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:
a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
b) del calendario delle convocazioni

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Le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali riguarderanno, nell’ordine:

  • docenti inseriti nelle GAE;
  • docenti inseriti nella I Fascia delle GPS;
  • docenti inseriti nella II Fascia delle GPS;

Per quanto riguarda le supplenze su sostegno, il conferimento avverrà secondo il seguente ordine:

  • aspiranti in GAE con titolo di specializzazione;
  • per l’A.S. 2020/21, scorrimento dell’eventuale elenco aggiuntivo GAE;
  • aspiranti forniti del titolo di specializzazione inseriti in Ia Fascia GPS;
  • aspiranti senza il titolo di specializzazione inseriti in IIa Fascia GPS;

In caso di incapienza delle graduatorie, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine delle GPS del grado di scuola relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col maggior punteggio (quest’ultima operazione sarà però effettuata dopo il conferimento delle supplenze per le classi di concorso).

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Cosa succede se si rinuncia ad una proposta di assunzione?

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento, mentre la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.

L’abbandono del servizio comporta invece la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito. In ogni caso tutte le sanzioni si applicano solo per l’anno scolastico in corso.

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Solo prima della stipula del relativo contratto e prima della presa di servizio, il docente può lasciare una supplenza al 30 giugno (anche su sostegno) per l’accettazione successiva di una supplenza al 31 agosto sempre su sostegno o su posto comune. Questa possibilità è limitata al solo periodo relativo al completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti.

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