Come accade ogni anno, il primo collegio dei docenti è quello destinato alla comunicazione, da parte del DS, e nomina del o dei collaboratore/e del DS. Docente che collaborerà con il dirigente scolastico per lo svolgimento delle funzioni organizzative ed amministrative, svolgendo compiti di vigilanza e supervisione generale per il buon funzionamento dell’istituto scolastico, svolgendo altresì compiti specifici attribuiti per far fronte alle esigenze del servizio, in particolare per le molteplici attività.
La normativa: D.L. n. 165 del 30/03/2001
L’art. 25, comma 5 del D.L. n. 165 del 30/03/2001 prevede che, annualmente, il dirigente scolastico “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative” possa “avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale” .
La normativa: D.L.vo n. 297 del 16.04.1994
L’art, 7, comma 2, lettera h del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 fa presente che il collegio dei docenti “elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside”; e l’art.459 dello stesso decreto legislativo che “Art. 459 – Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie 1. I docenti che, eletti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera h), , siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l’autorizzazione all’esonero o al semiesonero dall’insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi. 2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’autorizzazione all’esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi. 3. I docenti di scuola media possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi. 4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al comma 5, possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi. 5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l’industria e l’artigianato, per l’agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d’arte, possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi. 6. L’autorizzazione all’esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate. 7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside. 8. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4. 9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l’autorizzazione all’esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti”.
D.L.vo n. 297 del 16.04.1994: La Legge 107/2015 e l’art. 88 del CCNL
La Legge 107/2015 e l’art. 88 del CCNL della scuola per il triennio 2006/2009 ( Indennità e compensi a carico del fondo di istituto) conclude l’excursus della normativa che, a vario titolo, prevede o integra le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico. Il contratto, in particolare, prevede che all’articolo 88, comma f) che “i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL”.