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Coronavirus: responsabilità penali e civili di docenti e ATA. Non solo i Dirigenti vanno tutelati

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corsi di perfezionamento 2020 2021Il ritorno a scuola è sempre più vicino e le preoccupazioni sono chiaramente notevoli. Non è passato inosservato l’appello arrivato da parte del mondo di chi rappresenta i dirigenti scolastici con il quale è stato chiesto di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro, cosa che ha determinato una nota del MIUR che ha succintamente riepilogato il quadro normativo.

Sorprende che non sia stata spesa una sola parola però sulle eventuali responsabilità in capo al personale scolastico quale docente ed ATA, che pure sussistono, ma va detto che la nota pensata per i dirigenti contiene principi applicabili comunque al personale docente e ATA, chiaramente entro determinati limiti funzionali.

Gli obblighi del dirigente scolastico

Come è noto con il protocollo del CTS il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono

essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili ed attuare una serie di misure precauzionali atte a favorire il contrasto al contagio del covid.

Gli obblighi del personale scolasticouniversità telematica

I docenti in particolar modo hanno l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

A questi poi si aggiungono quelli specifici per il personale ATA come le disposizioni specifiche relative alla pulizia e igienizzazione degli ambienti e attrezzature, passando dalla funzione del referente scolastico COVID.

La nota MIUR sulla responsabilità del dirigente scolastico

Il MIUR con la nota m pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001466.20-08-2020 afferma chiaramente che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

Applicare il protocollo tutela tutto il personale scolastico

Pertanto il dirigente si tutela applicando il protocollo, infatti la stessa nota si conclude rilevando che “ i dirigenti scolastici dovranno osservare e curare l’osservanza degli atti prescrittivi e ai protocolli adottati. L’adempimento dei doveri d’ufficio rappresenta, di fatto, la garanzia rispetto a qualsivoglia “diffida””.

Anche se quella nota è pensata per i dirigenti, va detto che lo stesso principio è chiaramente applicabile ed estendibile a tutto il personale scolastico che si tutela a cascata applicando le direttive dirigenziali esecutive dei protocolli.

Il MIUR afferma che il “rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati, ex art. 2087 cc, da parte del datore di lavoro (e, nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, da parte dei dirigenti scolastici).borse di studio neodiplomati

In sostanza, i dirigenti scolastici possono veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione”.

Il personale scolastico è responsabile dell’incolumità degli studenti

Non solo i dirigenti ma anche il personale scolastico ha la responsabilità di garantire l’incolumità psicofisica degli studenti. Va detto che la posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Sez. 4, n. 17574 del 23/02/2010, P.G., P.C., Ciabatti e altri, Rv. 247522: v. spec. in motivazione, p. 11-13 ) Il preposto alla sorveglianza si può liberare della presunzione di colpa diretta e specifica su di esso gravante ex art. 2048 c.c. (di natura contrattuale), dimostrando in concreto, anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale di fatti ad esso non imputabili, e provando di avere adottato, rispetto a quella sequenza causale, in via preventiva e con valutazione ex ante, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie di fatti sfociati nella produzione del danno. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010; Cass.Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002).

Dunque, viste le incombenze in essere nei confronti del personale scolastico, e la delicatezza della questione, possiamo tranquillamente concludere che i principi indicati nella nota del MIUR sulle responsabilità in capo ai dirigenti scolastici possono estendersi anche a docenti ed ATA nei limiti dell’esercizio delle loro funzioni che hanno il diritto ad essere tutelati a dovere in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro in materia di misure di contenimento e contrasto al COVID 19.

Fonte.https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-responsabilita-penali-e-civili-di-docenti-e-ata-non-solo-i-dirigenti-vanno-tutelati/

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