L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con circolare n. 95 del 21/08/2020 – Direzione generale pensioni, si è pronunciata ufficialmente sul “riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam)”.
Con la suddetta circolare, a firma del Direttore generale vicario Vincenzo Caridi, si forniscono istruzioni in ordine alla riscattabilità dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni facenti parte dell’Afam, con particolare riferimento ai titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, che ha introdotto il sistema del cosiddetto 3+2 anche nel settore dell’Alta formazione.
Peraltro viene ricordato come la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
Riscattabili anche i diplomi accademici conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge 508/99
Nella circolare del 21 agosto scorso si precisa che “tenuto conto del quadro normativo (…) si dispone che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni: 1) possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni Afam, potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni; 2) conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012)”.
Al verificarsi di dette condizioni, per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui al comma 107 dell’art. 1 della legge n. 228/2012.
Criteri validi anche per le domande ancora giacenti e per i ricorsi amministrativi pendenti
Ma la circolare sottolinea una cosa importante (considerando anche che si erano nel recente passato verificati episodi – soprattutto nei Conservatori, per la verità: per le Accademie di BBAA le passate sentenze della Corte Costituzionale avevano in effetti ridotto al minimo i “contenziosi” – in cui le Amministrazioni competenti avevano ignorato gli sviluppi normativi della questione): “ I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge”.
E conclude in modo inequivocabile: “La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa”.
Insomma, finalmente si mette la parola “fine” all’annosa vicenda del riscatto ai fini pensionistici dei titoli Afam del vecchio ordinamento, prima penalizzati rispetto a quelli post riforma e alle lauree di vecchio e nuovo ordinamento.
L’importanza del decreto ministeriale n. 331/2019
Una ingiustizia sanata, anche se io nei miei precedenti articoli sull’argomento lo davo già per scontato viste le sentenze della Consulta, in effetti direttamente relative alle Accademie di Belle Arti, e la stessa normativa, soprattutto dopo il D.M. n. 331 del 10 aprile 2019 (il link che rimanda al suddetto decreto contiene anche le tabelle di equipollenza), che rappresenta l’ultimo “tassello” che mancava per completare formalmente quanto previsto dalla Legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), in particolare dal comma 107 dell’articolo 1 che dichiara i diplomi del vecchio ordinamento, purché congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, “equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103” sempre inerenti alla Legge di stabilità per il 2013
Ma per capire meglio i vari passaggi della vicenda consiglio di leggere un mio articolo di alcuni mesi fa.