Il concorso straordinario per il ruolo è stato inizialmente bandito con il decreto dipartimentale 510 del 23 aprile 2020. Secondo quanto indicato nell’articolo 13, la prova doveva essere computer based e composta da 80 domande a risposta multipla.
Questa formula a risposta chiusa, sicuramente più veloce da correggere e più oggettiva, è stata duramente contestata dai sindacati e da buona parte dei potenziali candidati in quanto considerata troppo nozionistica e scarsamente adatta al reclutamento di docenti, considerato anche che è l’unica prova selettiva prevista dalla procedura concorsuale.
Il M.I., quindi, ha accettato le riserve e, con la legge 40 del 6/6/2020 e il conseguente decreto dipartimentale 783 del 8 luglio 2020, ha modificato la forma della prova prevedendo la somministrazione di domande a risposta aperta, valutabili da un’apposita commissione.
Caratteristiche della prova
La modifica all’articolo 13, fatta dal decreto di luglio, descrive in modo abbastanza preciso la struttura della prova:
A. per i posti comuni la prova scritta è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:
1. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
2. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
B. per i posti di sostegno, invece, la prova scritta è finalizzata all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue:
1. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
2. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
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La prova scritta, inoltre:
• è considerata superata con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente (ad esempio 70/100 o 56/80, come in questa procedura concorsuale);
• viene svolta con un sistema informatizzato e quindi computer based, come ormai consuetudine negli ultimi concorsi scuola;
• dovrà seguire i programmi d’esame già pubblicati nel decreto di aprile nell’allegato C + errata corrige all’allegato C ed è distinta per classe di concorso e tipologia di posto;
• la durata della prova è pari a centocinquanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il comma 4 precisa che, per le classi di concorso di lingua inglese, la prova scritta è svolta interamente in inglese ed è composta da 6 quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
Il comma 5, invece, specifica che per le classi di concorso relative ad altre lingue straniere, i primi 5 quesiti sono nella lingua oggetto del concorso e la parte in inglese è confermata come da indicazioni generali.
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal comitato tecnico scientifico in ragione della specificità delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla procedura.
Chi elabora le prove
Le prove hanno carattere nazionale e sono elaborate da un comitato tecnico scientifico nominato con decreto apposito a livello ministeriale. Il comitato, come già prescritto dall’art. 6 del decreto di aprile, è composto scegliendo tra professori universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado.
Valutazione delle prove e relativi punteggi
Il comma 6 dell’art. 13 modificato dal decreto di luglio, precisa che la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dallo stesso Comitato tecnico scientifico e saranno rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.
Sia per i posti comune che sul sostegno sono previsti i seguenti punteggi:
a. a ciascuno dei primi 5 quesiti afferenti alla classe di concorso, è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti;
b. al quesito di inglese, sono assegnati 5 punti (si ipotizza un punto per ognuna delle 5 domande di comprensione del testo).
E’ previsto, quindi, un totale di 80 punti massimo attribuibili alla prova.
La prova è considerata superata con un punteggio minimo di 56/80 e il mancato superamento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Valutazione dei titoli
Come previsto dall’art. 14 del decreto di aprile, non modificato né abrogato dai successivi decreti, sono dedicati 20 punti alla valutazione dei titoli, come da allegato D dello stesso decreto.
I titoli devono essere già stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e saranno valutati dalla commissione giudicatrice.
Il punteggio massimo conseguibile dai candidati è, quindi, di 100 punti.
32.000 posti
32.000 posti da attribuire ai docenti che supereranno la prova con almeno 56/80 e rientreranno nei posti disponibili per la propria classe di concorso nella regione scelta.
Le nomine in ruolo avverranno a partire dall’anno scolastico 2021/22 anche oltre i tre anni inizialmente individuati, fino allo scorrimento totale delle graduatorie.
I docenti che avrebbero avuto diritto all’immissione in ruolo già dal 1° settembre 2020 alla nomina in ruolo per scorrimento della graduatoria avranno la retrodatazione giuridica della nomina dal 1° settembre 2020.
Si tratta di circa 22.000 posti (quindi un numero significativo), già distribuiti per regione e classe di concorso.
Distribuzione posti per regione e classe di concorso accantonati per l’anno scolastico 2020/21
Distribuzione totale per regione e classe di concorso dei 32.000 posti banditi
Prova scritta ad ottobre
La prova scritta si svolgerà nell’anno scolastico 2020/21, presumibilmente ad ottobre.