Le nuove regole dell’OM 60/2020 in vigore per l’anno scolastico 2020/2021.
Il Ministero dell’Istruzione con l’Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (allegati) ha regolamentato l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l’aggiornamento di quelle d’istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
Come avverranno le convocazioni?
Supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) che si rendono disponibili entro il 31 dicembre saranno attribuite dagli uffici scolastici territoriali utilizzando in ordine:
- Le GAE – gestione a cura dell’ambito territoriale competente
- Le GPS – gestione a cura dell’ambito territoriale competente
In caso di incapienza delle GPS si useranno le graduatorie d’istituto (gestione a cura della scuola)
Ordine delle operazioni:
L’Ambito territoriale pubblicizza preventivamente sul proprio sito web:
- il quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono
- il calendario delle convocazioni
Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze questi dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.
Le nomine avvengono convocando prima gli aspiranti inclusi nelle GAE successivamente quelli inclusi nelle GPS di prima, e quindi di seconda fascia.
Nomine sui posti di sostegno a livello di ambito territoriale (ovvero a livello provinciale)
Avverranno chiamando in ordine
- gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE,
- gli aspiranti inclusi nelle GPS di sostegno di prima e seconda fascia
- infine incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado) individuando i destinatari sulla base del miglior punteggio
Accettazioni e rinunce
L’accettazione della supplenza da parte dell’aspirante rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
Diritto al completamento per supplenze al 30 giugno e al 31 agosto:
l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Rinuncia a supplenza al 30 giugno per supplenza al 31 agosto:
durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
Riserve Legge 68/99: in occasione del conferimento dei contratti di supplenza da GAE e GPS sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Invalidità civile pari o superiore al 46%).
Supplenze temporanee (assenze legate a malattia, maternità, etc.)
Le supplenze brevi e temporanee saranno attribuite dalle scuole utilizzando le graduatorie d’istituto.
Procedura da seguire
Le scuole utilizzano la procedura informatica. Si convocano i soli aspiranti che siano o parzialmente occupati o inoccupati.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. L’accettazione viene acquisita telematicamente, a quel punto viene fissato il termine per la presa di servizio effettiva, vi sono 24 ore per effettuarla, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
La proposta di assunzione contiene:
a) i dati della supplenza: data di inizio, durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il giorno e l’ora entro cui far pervenire la risposta ;
c) le indicazioni di tutti i contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che non sono risultati assegnatari possano considerarsi liberi
Cattedre con orario d’insegnamento strutturato su più scuole
ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
Posti del “potenziamento”
Si può nominare il supplente solo in relazione alle ore di insegnamento curriculare assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto (art 28, c1, del CCNL 2016/18).
Le supplenze di scuola primaria per l’insegnamento della lingua inglese
Questi posti si attribuiscono, secondo l’ordine occupato nella graduatoria d’istituto a coloro che:
- nei concorsi per scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il
- conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
- hanno la laurea di Scienze della formazione primaria, e hanno sostenuto gli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- sono inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di
- cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;
- sono inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per la scuola
- primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
- sono inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 e hanno conseguito l’idoneità
Supplenze su posto di sostegno
si convocano in ordine:
- specializzati sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia;
- aspiranti inseriti nella II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all’articolo 12, comma 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e c);
- degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine e secondo i criteri di cui all’articolo 12, comma 7.
- Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto si utilizzano le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà.