In questi giorni molti ci contattano per chiarimenti riguardo alle MAD, il
problema è che le MAD sono prive di regolamentazione, pertanto apparentemente tutte le risposte sono corrette! Ma non è proprio così e vediamo il perchè: Ogni anno, gli ultimi giorni di agosto, lo scorso anno il 28, Il Miur pubblica una Nota (nota-38905-del-28-agosto-2019) “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”.
Premesso che la Nota Ministeriale di regola non è una “Norma” ma è comunque un insieme di regole a cui i Dirigenti Scolastici, dipendenti del Miur, sono obbligati ad attenersi, in queste, da qualche anno sono comparse appunto alcune semplici indicazioni sulle MAD:
“All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura
comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.”
In base a tale Nota Ministeriale, sia i vincoli che i criteri, così come le sanzioni,
dipendono dal regolamento delle supplenze” D.M. n. 131 del 13 giugno 2007”, in più mette il vincolo “aspiranti non inseriti in graduatoria”.
Quanto asserito implica che non si può produrre domanda MAD per chi è
inserito in Graduatoria;
Che il titolo di accesso all’insegnamento deve essere coerente ai sensi del DM 259/17;
In oltre, sempre nelle stesse istruzioni anche dello scorso anno: ”Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.”
Tanto premesso mi corre l’obbligo ricordare che l’uso delle MAD è l’ultimo rimedio per permettere ai Dirigenti Scolastici, per lo più del NORD, di poter coprire le classi, pertanto spesso, si deroga a tali sottigliezze, in quanto manca il “controinteressato”.
Il problema è invece quando esiste un controinteressato, in tal caso, ed abbiamo diverse sentenze a tal proposito, si passano i guai!
Pertanto fate molta attenzione alle vostre MAD!
Fonte: http://www.infodocenti.it/messa-a-disposizione-mad/ Giorgio La Placa