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Decreto Agosto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ecco le novità per la scuola. SCARICA PDF

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Dopo il via libera della Ragioneria Generale dello Stato e la firma del Presidente della Repubblica, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto Agosto, n.104 del 14 agosto, contenente le misure urgenti per il rilancio dell’economia.

Per la riapertura delle scuole in sicurezza a partire dal 14 settembre arrivano altri 1,3 miliardi.

Due i filoni di intervento principale: un miliardo servirà (32 milioni nel 2020 e 48 nel 2021) per l’affitto di aule esterne alle scuole e per i patti di comunità per ampliare l’offerta formativa e per l’assunzione di altro personale docente e Ata in vista del ritorno in classe dopo i 50mila già conteggiati con le risorse stanziate a suo tempo dal Dl Rilancio. I restanti 300 milioni andranno ad aumentare la dote a cui il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, potrà attingere per tutte le esigenze collegate all’inizio dell’anno scolastico.

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Decreto agosto, un miliardo per la scuola: dall’edilizia alle assunzioni. Tutte le misure previste

Il Decreto Agosto prevede uno stanziamento aggiuntivo di un miliardo per le ‘Misure per l’edilizia scolastica,  per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica  per l’anno scolastico 2020-2021′.

Si prevede che “il fondo di cui all’articolo 235 del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di  euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021”.università telematica

L’incremento è destinato al  trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica per “l’acquisizione in affitto o con le altre  modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il  leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da  destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021,  nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di  comunità”.

Si prevede poi che nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, “le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali  contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione,  anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della  legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a  scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività  ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico,
musicale e motorio-sportivo”.

I fondi possono poi essere utilizzati per “la sostituzione del  personale sin dal primo giorno di assenza. Per permettere tale sostituzione fin dal primo giorno di assenza, nelle risorse destinate  per tale finalità come nel complesso incrementate, è effettuato un  accantonamento pari al dieci per cento”; “allo svolgimento di prestazioni aggiuntive prestate dal personale amministrativo del  Ministero dell’istruzione e delle istituzioni scolastiche impegnato  nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021″.

Stanziati anche circa 3 miliardi di euro da qui al 2029 per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane. Nel dettaglio la ripartizione dei fondi prevede il finanziamento di interventi per 90 milioni quest’anno, 215 milioni nel 2012 e 625 milioni nel 2022. Altri 525 milioni di euro vengono previsti per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Articolo 32

Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021

Il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell’anno 2020 e di 600 milioni di euro nell’anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.
2. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8
novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell’anno 2020 e a 552 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;
b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e
all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Con il decreto di cui all’articolo 235 del citato decreto-legge si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all’articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/decreto-agosto-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-ecco-le-novita-per-la-scuola-scarica-pdf/

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