Guida al regolamento delle supplenze come inserito nell’ordinanza n. 60/2020. Il testo definitivo dovrà essere pubblicato con apposito decreto.
Guida al Regolamento delle supplenze nell’ordinanza n. 60/2020
Il 6 agosto 2020 è il termine ultimo per presentare l’istanza di inserimento o aggiornamento alle GPS e alle graduatorie di istituto, la cui regolamentazione è legata all’Ordinanza n°60.
La suddetta ordinanza si suddivide in 16 articoli, esaminiamone alcuni nel dettaglio al fine di meglio comprendere quanto venga esplicitato a proposito del regolamento delle supplenze per gli anni 2020/2021, 2021/2022.
• Art.1 (Oggetto e definizioni)
La seguente ordinanza regolamenta, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022
• ART.2 (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
I posti di insegnamento in riferimento alle immissioni in ruolo saranno assegnati prioritariamente ai docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, potrà utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto, (Art.2, comma 2).
Assegnazione di spezzoni pari o inferiori a 6 ore
Il Dirigente scolastico nella scuola secondaria di primo e secondo grado, potrà assegnare ai docenti ( previo loro consenso) ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.
Ciò come avevamo già annunciato in un nostro precedente articolo a discapito dei docenti precari, ai quali il Regolamento Supplenze D.M n. 131 del 13 giugno 2007 dava la possibilità di assegnare gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore, in forma prioritaria, ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.
Supplenze annuali e supplenze brevi
Le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, saranno attribuite attingendo dai seguenti canali:
Supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche
• GAE;
• GPS;
• Graduatorie di istituto
Supplenze brevi (maternità, malattia, etc.).
• Graduatorie di Istituto
Come avverranno le convocazioni?
Art.2 comma 7: L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto
Trattasi di graduatorie digitalizzate, molto probabilmente a fine agosto, i siti degli uffici competenti dovrebbero pubblicare le graduatorie provinciali per le supplenze 2020/21 e successivamente rendere pubbliche le disponibilità e le sedi per le supplenze sul sito dell’Ufficio territoriale competente.
Non viene inoltre specificato come avverranno le convocazioni da GPS ma nell’ordinanza all’art. 3 comma 4 si legge “Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica “.
Per quanto riguarda le supplenze brevi, continueranno ad essere gestite dalle singole scuole che invieranno ai docenti una email personale (indicata nella domanda) per la convocazione, con un preavviso di almeno 24 ore contenente tutti i dati relativi alla supplenza (posto, durata, ore).
• Art.3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)
Le GPS, divise in prima e seconda fascia, sono costituite da aspiranti che in possesso dei titoli richiesti, presentano istanza per una sola provincia, (art.3 comma 2).
I punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti nell’istanza compilata. I titoli dichiarati dell’aspirante sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, (art. 3 comma 3)
I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, (art.3 comma 4).
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono suddivise in:
• prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.)
• seconda fascia = studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in SFP che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso sono suddivise in:
• prima fascia= soggetti abilitati
• seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti) = soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU; soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado; soggetti già inseriti nelle graduatorie d’istituto per la medesima classe di concorso
• seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = soggetti in possesso del Titolo di accesso + 24 CFU; soggetti con titolo di accesso + abilitazione in altra classe o grado; soggetti già inseriti per la medesima classe di concorso.
Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono così suddivise:
• prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
• seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
• Art. 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
La convocazione dei docenti per il conferimento di supplenze annuali avverrà seguendo l’ordine delle graduatorie: prima le GAE e poi Le GPS di prima e quindi seconda fascia. Durante la fase di attribuzione delle supplenze, i dati saranno continuamente aggiornati al fine di tracciare tutte le operazioni che saranno poi rese pubbliche nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale.
Le supplenze saranno conferite mediante accettazione scritta da parte degli aspiranti collocati in GAE e in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
Docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno
I docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno saranno i primi ad essere convocati rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni. Si procederà sempre dalla GAE e dopo si passerà alle GPS, seguendo il seguente ordine:
Rifiuto di una proposta di assunzione
I docenti che rifiuteranno una proposta di assunzione non avranno il diritto ad accettare altre proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
Completamento orario
Ai docenti assegnatari di cattedre ad orario non completo, è data la possibilità di completare l’orario esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Rinuncia ad una supplenza temporanea per una annuale
È possibile rinunciare ad una supplenza temporanea durante il periodo in cui si stanno ultimando le operazioni per la stipula dei contratti annuali.
Riserve
Per il conferimento dei contratti di supplenza si disporranno le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
• Art. 13 (Conferimento delle supplenze brevi e temporanee)
Il conferimento delle supplenze brevi e temporanee avverrà nei confronti degli aspiranti che risulteranno: a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 10, della presente Ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
È il Dirigente scolastico a prevederne la nomina per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Proroga contratto supplenza temporanea
Al fine di garantire la continuità didattica, dal momento in cui al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Diversamente se a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Posti di potenziamento e supplenze
I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018.
Supplenze temporanee fino a 10 giorni
Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Tale disposizione non prende in considerazione quanto disposto dall’’art. 28 comma 1 del CCNL 2016-2018 nella parte in cui prevede che le supplenze fino a 10 giorni possano essere assegnate dal dirigente scolastico al docente su potenziamento solo per eventuali ore non programmate nel PTOF.