Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare nuove FAQ in relazione alla domanda per l’inserimento nelle nuove graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. In particolar modo, l’amministrazione centrale ha fornito dei chiarimenti sul servizio specifico, sulle certificazioni linguistiche, sulle tre annualità di servizio su sostegno e sui 24 CFU. Ricordiamo che i termini per la presentazione della domanda scadranno il prossimo 6 agosto anche se i sindacati, a motivo delle consistenti problematiche riguardanti l’accesso alla piattaforma Istanze Online, hanno chiesto al Ministero una proroga della scadenza.
Nuove FAQ Ministero Istruzione su graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze
Cosa si intende per servizio specifico?
Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:
- per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
È dunque sbagliato, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.
Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.
Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.
Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.
Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? E se ho conseguito la certificazione all’estero?
Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. Non sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo. In questo caso occorre non selezionare la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.
Quando inseriamo la graduatoria su posto di sostegno I fascia, nella sezione A.2 dobbiamo flaggare “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato” oppure “Nessuna selezione” (in questa procedura non vi è un rimando diretto al D. M. 92/2019 come per le procedure per l’iscrizione ai concorsi)?
Il DM 92/2019 è meramente attuativo. Chi abbia frequentato uno dei quattro cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.
Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?
Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.
Sono stato chiamato sul sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato chiamato?
No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.
In quali casi la voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2019/2020” va flaggata?
La voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2019/2020” va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso.
Intendo dichiarare il servizio prestato sulla scuola non statale, ma nella sezione dei titoli di servizio non trovo nessuna dicitura corrispondente.
Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’art. 15, comma 4 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020. Quindi, do-po aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione art. 15 comma 4”.
Tale articolo dell’ordinanza recita: il servizio di insegnamento ante-cedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 di-cembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
So che per accedere alle graduatorie provinciali in qualità di non abilitato sono necessari i 24 CFU, ma nella sezione dei requisiti di accesso non trovo come dichiararli.
Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17”.