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Quali posti andranno alle assegnazioni provvisorie?

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Lo scorso 24 Luglio si è chiuso il termine per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria. I docenti dovranno aspettare adesso la pubblicazione dei risultati, che si auspica vengano pubblicati entro il 31 Agosto al fine di poter prendere
servizio a scuola già l’1 Settembre. In realtà proprio sull’inizio della presa di servizio c’è un po’ di preoccupazione, poiché la legge 41/2020 ha prorogato al 20 settembre il termine ultimo per ultimare le operazioni di avvio anno scolastico.

L’altra preoccupazione è data dai posti disponibili per le assegnazioni provvisorie.

La maggior parte delle domande infatti viene fatta “a tentativi”, senza alcuno strumento di valutazione che possa permettere di capire quale provincia abbia i posti maggiormente disponibili. Gli Uffici Scolastici Provinciali non indicano infatti le
disponibilità di cattedre o i posti per la mobilità annuale.

La speranza degli insegnanti è che le disponibilità di cattedre o posti siano sufficienti per consentire il soddisfacimento della loro domanda di assegnazione provvisoria.

Chiariamo in ogni caso come vengono effettuate le assegnazioni provvisorie: esse vengono disposte su posti o cattedre disponibili per l’intero anno scolastico, che possono essere vacanti nell’organico dell’autonomia in quanto non occupate da docenti titolari, oppure (e ciò avviene nella maggior parte dei casi) disponibili in organico di fatto, ma non vacanti in quanto occupate da docenti titolari.

In quest’ultimo caso, queste cattedre o posti vengono liberati per un anno scolastico in seguito ad aspettativa, mandato politico, part-time o tutte le altre motivazioni che consentono al docente titolare di liberare la sua cattedra per un anno scolastico.

Oltre a questo, possono liberarsi cattedre o posti anche nella fase di elaborazione dei movimenti annuali, con l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria del docente titolare in altra sede.

Riguardo al numero di posti, Lucia Azzolina ha dichiarato che “ci sarà bisogno di 50mila assunzioni tra docenti e ATA a tempo determinato”.

Date le sue parole, la situazione legata al covid-19 e ai concorsi previsti, ci sarà la possibilità che aumenti il numero di cattedre disponibili come previsto dal Decreto Rilancio?

A questa domanda rispondiamo che purtroppo questi posti aggiuntivi avvantaggeranno solamente i precari. Essi infatti non possono essere utilizzati per la mobilità annuale, ma saranno tutti destinati esclusivamente alle supplenze, che saranno conferite alla data di inizio delle lezioni (prevista dal MI per il 14 settembre, con la possibilità di modifiche da parte delle Regioni) fino al termine delle stesse per le attività di didattica in presenza.

Nel caso in cui ci fosse un nuovo lockdown dovuto ad una ripartenza dell’emergenza epidemiologica e ci fosse la necessità di attivare la DAD, il contratto dei docenti a tempo determinato potrà essere interrotto senza alcun diritto di indennizzo.

Il riferimento normativo è il Decreto Rilancio convertito in via definitiva al Senato nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta. Nell’art.231-bis, avente come oggetto “Misure per la ripresa dell’attività’ didattica in presenza”, si fa riferimento all’organico e alla necessità di un aumento di personale per garantire il rispetto delle misure preventive.

Il comma 1 stabilisce quanto segue:
“1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività’ in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.”

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