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Graduatorie supplenze, NUOVE FAQ Ministero: servizio specifico, 24 CFU, certificazioni linguistiche, tre annualità sostegno

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Corso di preparazione al concorso docentiGraduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: nuove FAQ del Ministero su servizio specifico, certificazioni linguistiche, 24 CFU, tre annualità sostegno. Scadenza presentazione domanda 6 agosto.

Cosa si intende per servizio specifico?

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

  • per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
  • per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

È dunque SBAGLIATO, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.

Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? E se ho conseguito la certificazione all’estero?

Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo. In questo caso occorre NON SELEZIONARE la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.

Quando inseriamo la graduatoria su posto di sostegno I fascia, nella sezione A.2 dobbiamo flaggare “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato” oppure “Nessuna selezione” (in questa procedura non vi è un rimando diretto al D. M. 92/2019 come per le procedure per l’iscrizione ai concorsi)? ù

Il DM 92/2019 è meramente attuativo. Chi abbia frequentato uno dei quattro cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.

Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?

Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.

Sono stato chiamato sul sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato chiamato?

No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ININFLUENTE.

IN QUALI CASI LA VOCE “ANNUALITÀ DI INSEGNAMENTO SU POSTO DI SOSTEGNO NEL RELATIVO GRADO MATURATE ENTRO L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020” VA FLAGGATA?24 cfu

La voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2019/2020” va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso.

Intendo dichiarare il servizio prestato sulla scuola non statale, ma nella sezione dei titoli di servizio non trovo nessuna dicitura corrispondente.

Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’art. 15, comma 4 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020. Quindi, do-po aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione art. 15 comma 4”.

Tale articolo dell’ordinanza recita: il servizio di insegnamento ante-cedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 di-cembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

So che per accedere alle graduatorie provinciali in qualità di non abilitato sono necessari i 24 CFU, ma nella sezione dei requisiti di accesso non trovo come dichiararli.

Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17”.

Le FAQ precedenti (sempre del Ministero)

Come funziona l’iscrizione alle GPS in qualità di ITP nel caso dei maturandi privatisti 2020?

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 1, comma 7, ultimo periodo ha disposto che “Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”. Tale previsione di ammissione con riserva, evidentemente, non può trovare applicazione nel caso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze trattandosi di procedure per soli titoli. Si ricorda inoltre che il titolo di studio, comunque, da solo non sarebbe sufficiente, perché occorrerebbe possedere uno degli altri titoli congiunti riportati nell’ordinanza.

Al punto B.9 (attività di ricerca scientifica) può essere compresa l’attività presso Università estere?

Sì.

Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione B.9), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività? 12 punti per ciascun anno?

L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.

Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in Lingua estera) ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore Posso comunque presentare la domanda?

La dichiarazione deve essere caricata nella domanda, ed è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.

Le nuove tabelle allegate all’OM 60/2020 prevedono l’attribuzione di 0.5 punti per le certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino ad un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti”. E non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali. Sono valutabili entrambe le tipologie? Sono valutabili anche gli attestati? 

Sì.

L’articolo 14, comma 1, lettera a), punto i) (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) dell’OM 60/2020 così recita:
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato com-porta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Nel caso di rinuncia ad una supplenza cosa succede?

LA RINUNCIA O L’ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZA SULLA BASE DELLE GAE E DELLE GPS A SECONDA DELLA GRADUATORIA INTERESSATA DALLA CONVOCAZIONE

È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal fondo di Integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.

Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classe di concorso?

Sì.

Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.

Le FAQ precedenti

Qual è l’istanza per le graduatorie provinciali di supplenza?

L’istanza è la seguente: “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2020/21 e 2021/22”.
Per accedere clicca qui.

Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.

Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.

Una volta inoltrata l’istanza la posso modificare prima della scadenza?

Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.

Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?
Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.

Quali allegati devo inserire nella sezione Allegati?

In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero.

Come previsto all’articolo 7 comma 12 dell’O.M. n. 60 del 10/7/2020 è necessario allegare un unico file di tipo “.pfd” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:

titolo di studio conseguito all’estero;
dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

La dimensione massima del file allegato è di 2 Mega, eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nella fase successive del procedimento.

Come modificare la provincia che ho selezionato nella fase di avvio dell’istanza?

La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, questa sezione è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.

Quali dati sono precompilati a sistema?

Sono precompilati dal sistema e non modificabili:
I dati anagrafici
I dati di recapito (per modificarli vedere FAQ B – “Come modificare i dati di recapito personali”)
Sono precompilati e modificabili:
I dati di residenza, preimpostati con il recapito.
Sono precaricati e modificabili:
I dati dei servizi presenti nella base dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione.

È possibile ricevere assistenza in merito alla compilazione dell’istanza?

Si veda la sezione Assistenza di questo sito.

Quali sono le date di apertura e chiusura delle funzioni per la compilazione dell’istanza?

Le date sono stabilite dal Decreto Dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020. L’apertura è prevista dalle 15:00 del 22 luglio alle 23:59 del 6 agosto 2020.

Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti puntualmente?

I servizi statali non di ruolo del personale docente ed educativo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/graduatorie-supplenze-nuove-faq-ministero-servizio-specifico-24-cfu-certificazioni-linguistiche-tre-annualita-sostegno/

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