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Inizio anno scolastico, i posti dell’organico aggiuntivo non andranno alle assegnazioni provvisorie

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Corso di preparazione al concorso docentiIl termine per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria è stato superato e i docenti interessati hanno avuto tempo per inviare la loro istanza fino al 24 luglio.

Inizia ora l’attesa dei risultati che si auspica siano pubblicati entro il 31 agosto per consentire ai docenti soddisfatti nella richiesta di prendere servizio il 1° settembre nella scuola ottenuta con l’assegnazione provvisoria.

La legge 41/2020 ha infatti prorogato al 20 settembre il termine ultimo per ultimare le operazioni di avvio anno scolastico, provocando grande preoccupazione tra gli interessati.

Posti disponibili per le assegnazioni provvisorie

Inizia l’ansia dei docenti causata anche dall’incognita delle disponibilità di posti o cattedre.

Molto spesso, infatti, le domande vengono fatte “alla cieca”, non essendo state pubblicate da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali le disponibilità di cattedre o posti per la mobilità annuale ( utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

Le assegnazioni provvisorie vengono disposte su posti o cattedre disponibili per l’intero anno scolastico.

Queste cattedre o posti possono essere vacanti nell’organico dell’autonomia in quanto non occupate da docenti titolari, oppure, nella maggior parte dei casi, disponibili in organico di fatto, ma non vacanti in quanto occupate da docenti titolari.

Nel caso di disponibilità in organico di fatto, queste cattedre o posti vengono liberati per un anno scolastico in seguito ad aspettativa, mandato politico, part-time o tutte le altre motivazioni che consentono al docente titolare di “liberare” la sua cattedra per un anno scolastico.

Oltre alle disponibilità indicate possono liberarsi cattedre o posti anche nella fase di elaborazione dei movimenti annuali, con l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria del docente titolare in altra sede.

Nessuna disponibilità per l’assegnazione provvisoria dall’ organico aggiuntivo

La speranza dei docenti è che le disponibilità di cattedre o posti siano tali da consentire il soddisfacimento della loro domanda di assegnazione provvisoria, ottenendo il movimento richiesto.

In vista della possibilità che per il prossimo anno scolastico in molte scuole aumenti il numero di cattedre o posti in virtù dell’organico aggiuntivo previsto dal Decreto Rilancio, molti docenti si chiedono e pongono il quesito alla nostra redazione, se questo potrà garantire una maggiore disponibilità per le assegnazioni provvisorie.

Purtroppo dobbiamo annullare questa speranza in quanto non è previsto che l’incremento temporaneo nell’organico 2020/21 (organico aggiuntivo) possa condizionare le disponibilità per la mobilità annuale.

Questi posti aggiuntivi saranno destinati tutti alle supplenze, quindi agli incarichi a tempo determinato.

Riferimenti normativi

Il riferimento normativo è il Decreto Rilancio convertito in via definitiva al Senato nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18 luglio 2020 – Suppl. Ordinario n. 25.
La Legge n. 77/2020 comporta diverse modifiche rispetto al D.L. n.34 del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel succitato Decreto sono previste diverse disposizioni per il rientro in sicurezza a scuola per il prossimo anno scolastico 2020/21 a decorrere dal 1° settembre.

Tra queste, nell’art.231-bis, avente come oggetto “Misure per la ripresa dell’attività’ didattica in presenza”, si fa un importante riferimento all’organico e alla necessità, da parte delle istituzioni scolastiche, di più personale e in particolare di un maggior numero di docenti per consentire l’attività didattica in presenza, organizzata in maniera tale da garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza necessarie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, così come stabilite nel documento del Comitato tecnico-scientifico.24 cfu

L’articolo succitato, nel comma 1, stabilisce quanto segue:

“1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività’ in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

In relazione all’organico aggiuntivo sarà, quindi, possibile assumere docenti a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o della presa di servizio, fino al termine delle lezioni per le attività di didattica in presenza.
Nel caso in cui l’emergenza epidemiologica determini di nuovo il lockdown, con conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza e necessità di attivare la didattica a distanza, il contratto dei docenti a tempo determinato così nominati potrà essere interrotto senza alcun diritto di indennizzo.

I posti dell’organico aggiuntivo, quindi, sono destinati esclusivamente a supplenza e non possono essere utilizzati per la mobilità annuale, sia utilizzazioni che assegnazioni provvisorie.

Queste cattedre e posti non determinano, quindi, un incremento nelle disponibilità per le assegnazioni provvisorie, in quanto questi movimenti possono essere disposti soltanto su cattedre e posti che risultano disponibili per l’intero anno scolastico a decorrere da 1° settembre 2020 e fino al 31 agosto 2021.

In base al Decreto Rilancio, invece, la disponibilità di queste cattedre e posti dell’organico aggiuntivo decorre dalla data di inizio delle lezioni (prevista dal MI per il 14 settembre, con la possibilità di modifiche da parte delle Regioni) o dalla presa di servizio, se la nomina viene fatta successivamente.

Conclusioni

Con l’organico aggiuntivo, quindi, nessun incremento di posti per le assegnazioni provvisorie, ma una maggiore opportunità di supplenze per i docenti precari, con incremento del numero degli incarichi a tempo determinato.

I numeri non sono indicati nel Decreto Rilancio, ma, come segnalato da OrizzonteScuola, la Ministra Azzolina ha indicato in 50.000 le potenzialità di assunzione temporanea. “Avremo bisogno di più docenti e personale non docenti. Possiamo assumere fino a 50 mila tra docenti e ATA a tempo determinato.”

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/inizio-anno-scolastico-i-posti-dellorganico-aggiuntivo-non-andranno-alle-assegnazioni-provvisorie/

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