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GPS e GI 2020-22: Docenti di ruolo possono fare domanda, opportunità in caso di mancato trasferimento o assegnazione provvisoria

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Corso di preparazione al concorso docentiTanti docenti di ruolo in queste ore sono alle prese con la compilazione della domanda di assegnazione provvisoria per sapere se potranno ottenere una sede più vicina ai propri affetti non avendo ottenuto l’agognato trasferimento con gli esiti della mobilità. Una domanda che per alcune categorie di docenti difficilmente trova accoglimento senza precedenze particolari e le deroghe concesse negli scorsi anni per i docenti rimasti titolari fuori provincia. Una circostanza che getta nello sconforto migliaia di docenti impossibilitati ad avvicinarsi a casa se non in possesso di requisiti stringenti o titolari su classi di concorso con poche disponibilità. Per questi docenti, tuttavia, esiste una possibilità a tanti del tutto sconosciuta, per avvicinarsi ai propri cari anche quando non si sia ottenuto il trasferimento agognato o l’assegnazione provvisoria.
Una possibilità che aumenta sensibilmente se abbinata alla scelta di inserirsi nelle nuove GPS-GI, graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, del prossimo biennio 2020/21 e 2021/22 per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati (per la I fascia) o si ha titolo di accesso con diploma o laurea alla II fascia. E’ possibile infatti iscriversi alle nuove GPS e GI per i docenti di ruolo non essendo presente alcun divieto specifico nell’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 di riapertura che ha fissato la scadenza al 6 agosto. Una possibilità che, se sfruttata opportunamente, consente per i docenti di ruolo, secondo l’art. 36 del CCNL del 2009, di accettare una supplenza lasciando la sede di titolarità per incarichi su posti al 30 giugno o al 31 agosto.
L’ articolo 36 CCNL 29/11/2007, tutt’ora in vigore, prevede infatti che:

  • il personale docente a tempo indeterminato (quindi di ruolo) può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”;

Una possibilità che opera anche per incarichi su spezzoni orari e che non si tratta di una vera e propria aspettativa (che invece per l’art. 18 del  CCNL scuola è limitata ad un solo anno scolastico) come ha specificato lo stesso ARAN in data 14.12.2011 (clicca qui)

L’opportunità prevista sia per i docenti che per il personale Ata (secondo l’art. 59 del CCNL) prevede che “l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale a tempo determinato…

Pertanto l’interessato che abbia accettato l’incarico assume (temporaneamente) lo status giuridico del supplente:

  • avrà lo stipendio del supplente cioè quello della classe iniziale (senza scatti) della qualifica ricoperta con l’incarico a tempo determinato: infatti lo stipendio che percepiva come dipendente a tempo indeterminato verrà sospeso per tutta la durata dell’”aspettativa”;
  • avrà il trattamento giuridico delle ferie, permessi ed assenze del personale supplente(art. 19 del CCNL) riguardo a ferie e malattia (1 mese al 100%, due mesi al 50%, ulteriori 6 mesi senza stipendio);
  • avrà diritti all’eventuale completamento d’orario come prevede per i docenti non di ruolo l’art. 4 del Regolamento supplenze docenti (DM.13.06.2007) per la stessa classe di concorso o per diversa;
  • dovrà rientrare in servizio come personale di ruolo il 1 luglio nel caso l’incarico scada il 30 giugno

L’ARAN ha chiarito con la nota prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004  trasmesso dal Miur con nota 386 del 26.2.2004 pubblicata sulla rete INTRANET  del Miur che non fa differenza che la supplenza sia al 30 giugno o al 31 agosto (“se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”).

Il servizio prestato in qualità di incaricato secondo l’art. 36 del CCNL 29/11/2007 va valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità sulla sede di titolarità (come per altro avviene anche con le assegnazioni provvisorie).
Va detto che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre annianche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità come ha chiarito l’USP di Bologna nella nota prot.1542 del 14.03.2012.24 cfu
Docenti immessi con vincolo quinquennale
Ricordiamo che l’art. 1 comma 17-octies del Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha modificato l’articolo 399 comma 3 del Testo Unico del Comparto scuola (D.lgs 297/1994), introducendo il c.d. “vincolo quinquennale su scuola“, in sostituzione del vincolo triennale su provincia previsto dalla previgente normativa. La nuova norma prevede inoltre l’inderogabilità del vincolo da parte dei contratti collettivi nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali.
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purchè le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Norme non derogabili dai CCNL 
L’art. 17 novies del D.L. Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha altresì previsto che le suddette disposizioni, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Si tratta di una precisazione molto importante poiché in passato le norme vigenti sono state spesso derogate dai contratti collettivi negoziati con le organizzazioni sindacali.
Le nuove norme non si applicano retroattivamente
Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021. Pertanto i nuovi vincoli non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.
Dunque solo chi sarà assunto dal prossimo anno 2020-21 avrà effettivamente il vincolo di permanenza su stessa scuola di immissione in ruolo e nono potrà richiedere mobilità, assegnazione provvisoria, utilizzazione e tanto meno aspettative per supplenze ai sensi dell’ex. art. 36 CCNL se non ricadente nelle casistiche che possono ottenere le deroghe su menzionate.

Fontehttps://www.professionistiscuola.it/graduatorie-e-organici/3784-gps-e-gi-2020-22-docenti-di-ruolo-possono-fare-domanda-opportunita-in-caso-di-mancato-trasferimento-o-assegnazione-provvisoria.html

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