L’articolo 14 della dell’Ordinanza Ministeriale sulle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto apporta delle modifiche alla disciplina delle sanzioni nel caso di mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GAE E DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI
Per quanto riguarda le convocazioni dalle Graduatorie provinciali l’ordinanza estende anche a queste le stesse sanzioni già previste per quanto riguarda le convocazioni da GaE.
È necessario distinguere 3 diverse situazioni che prevedono un diverso livello di severità delle sanzioni: rinuncia, mancata assunzione di servizio e abbandono.
RINUNCIA A UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Si precisa che:
1. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
2. La sanzione riguarda solo le convocazioni da GAE e GPS per la medesima classe di concorso. Resta quindi possibile essere convocati dalle GAE\GPS per altra classe di concorso oppure dalle Graduatorie d’Istituto anche per la stessa classe di concorso per la quale si è rinunciato alla supplenza.
MANCATA PRESA DI SERVIZIO
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.
Si precisa che:
1. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
2. La sanzione riguarda solo il medesimo insegnamento per cui sarà possibile essere convocati sia dalle GAE che dalle G.I. per diverso posto o classe di concorso.
ABBANDONO DELLA SUPPLENZA
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
Si precisa che::
SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
Anche in questo caso è necessario distinguere 3 diverse situazioni che prevedono un diverso livello di severità delle sanzioni: rinuncia, mancata assunzione di servizio e abbandono.
RINUNCIA O ASSENZA ALLE CONVOCAZIONI DALLE G.I.
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
1. Diversamente dalla normativa vigente, la sanzione si applica direttamente al primo rifiuto (la normativa vigente prevede invece l’applicazione della sanzione nel caso di rinuncia effettuata 2 volte nella stessa scuola). Pertanto, il primo rifiuto determinerà la collocazione in coda alla graduatoria, solo per la scuola in questione e solo per la classe di concorso\posto di insegnamento in oggetto.
2. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
3. La sanzione riguarda solamente gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta della supplenza così come disposto espressamente. Non si applica quindi nel caso in cui la rinuncia pervenga da un supplente già in servizio su spezzone orario.
4. La mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. Viene confermata quindi la sanzione preesistente.
1. La sanzione riguarda tutte le scuole in cui si è inclusi nelle Graduatorie d’istituto
2. La sanzione riguarda solo la classe di concorso\posto di insegnamento in oggetto. Resta ferma la possibilità di ricevere convocazioni per altre classi di concorso\posti di insegnamento nonché di ricevere convocazioni da GAE\GPS anche per la casse di concorso per cui si è subita la sanzione.
3. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
ABBANDONO DEL SERVIZIO DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
1. La sanzione riguarda tutte le scuole in cui si è inclusi nelle graduatorie d’istituto.
2. La sanzione riguarda tutte le classi di concorso\posto di insegnamento. Rimane però ferma la possibilità di essere convocati dalle GAE\GPS.
3. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
Non si considera abbandono del servizio lasciare una supplenza per altra supplenza nei casi consentiti dalla normativa. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza la cui convocazione proviene dalle GAE\GPS.
GIUSTIFICATI MOTIVI
La normativa a oggi vigente prevede che le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Tale disposizioni non viene però replicata all’interno della bozza dell’Ordinanza Ministeriale, con la conseguenza che le sanzioni si dovrebbero applicare anche nel caso in cui il rifiuto\abbandono\mancata presa di servizio sia dovuto a giustificati motivi.
CONCLUSIONI
Le principali novità rispetto alla normativa vigente sono:
1) Nel caso di convocazioni dalle graduatorie d’istituto, la sanzione della collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento, si applica già al primo rifiuto e non al secondo come previsto attualmente.
2) Alle convocazioni da graduatorie provinciali si applicano le stesse sanzioni attualmente previste per la convocazione dalle GAE.
3) Non si prevede l’inapplicabilità delle sanzioni nel caso di giustificati motivi.
Vedi l’Ordinanza Ministeriale
A 1 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia
A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia
A 3 titoli secondaria di I e II grado I fascia
A 4 titoli secondaria di I e II grado II fascia
A 5 titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia
A 6 titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia
A 7 titoli I fascia SOS
A 8 titoli II fascia SOS
A 9 Titoli valutabili personale educativo I fascia
A 10 Titoli valutabili personale educativo II fascia