Il 13 Luglio il Ministero ha pubblicato gli allegati A/5 e A/6 contenenti le tabelle di valutazione dei titoli di accesso che devono possedere gli ITP per accedere alle graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto per il biennio 2020/21 e 2021/22.
Per chi non lo sapesse, gli ITP sono gli insegnanti tecnico pratici che con il diploma di istruzione secondaria di II grado accedono alle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e Dm 259/2017.
Per le classi di concorso ad esaurimento non sono possibili nuovi inserimenti, ma ci sono alcune opzioni.
Così come per i docenti ordinari, anche per gli ITP ci saranno graduatorie provinciali e graduatorie di istituto. Precisiamo che l’abilitazione vale da 4 a 12 punti. Il diploma vale invece 12 punti (più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 e ulteriori 4 punti se il titolo è stato conseguito con la lode).
Ma facciamo chiarezza sui punti chiave.
Coloro i quali possiedono solo il diploma che permette l’accesso alle classi di concorso della tabella B e vuole accedere alle graduatorie per le supplenze 2020/21 e 2021/22, devono essere in possesso dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche.
Coloro i quali sono già inseriti nelle Graduatorie del 2017/20 accedono solo con il diploma. Se si ci vuole inserire in altra classe di concorso, per quest’ultima bisogna avere i 24 CFU e si valuta come titolo di accesso il diploma.
Chi è invece in possesso di abilitazione per altra classe di concorso (anche infanzia e primaria), anche se non inserito nel 2017, accede senza i 24 CFU.
Vediamo adesso nel dettaglio quali sono questi titoli di accesso.
1) Graduatorie provinciali di prima fascia:
– Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente.
– Titolo di abilitazione conseguito all’estero valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).
2) Graduatorie provinciali seconda fascia:
– Titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
– Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente, più uno dei seguenti requisiti:
• precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
• 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
• abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
Ricordiamo che da quest’anno le “Graduatorie di istituto” di II e III fascia diventeranno Graduatorie provinciali di I e II fascia GPS. La differenza tra le due, per quanto siano in parte sovrapponibili, sta nelle gestione e nelle tempistiche. Le GPS sono infatti gestite dagli Uffici scolastici regionali successivamente alle nomine da GaE e per supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto. Le Graduatorie di istituto sono invece gestite dai Dirigenti scolastici, in subordine alle nomine da GPS, per supplenze temporanee massimo fino all’ultimo giorno di lezione.
Ricordiamo che le graduatorie d’istituto sono riservate rispettivamente, come visto in precedenza nei titoli di accesso:
– ai docenti in possesso di abilitazione;
– ai docenti in possesso di titolo di studio per l’accesso all’insegnamento (controlla sul sito del Ministero se vi è necessità di recuperare eventuali CFU);
Solo in un’unica provincia è possibile iscriversi e in quella stessa provincia è possibile iscriversi anche nelle graduatorie di istituto scegliendo fino ad un massimo di venti scuole per ogni classe di concorso, posto di insegnamento o posto di sostegno.
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