Sono tanti i docenti che sperano di ottenere con l’assegnazione provvisoria l’avvicinamento ai propri affetti familiari per il prossimo anno scolastico. Una speranza che è tanto più forte quanto maggiori sono le possibilità di ottenere una sede indicata quando in possesso di precedenze nell’assegnazione provvisoria.
Professionisti Scuola Network, viste le tante domande in redazione relativamente alla presentazione su istanze on line delle domande di assegnazione provvisoria, propone una scheda di approfondimento relativa all’art 8 del CCNI firmato l’ 8 luglio 2020 relativo alle assegnazioni provvisorie, in particolare alla parte dove vengono specificate le precedenze .
Ricordiamo che i termini per la presentazione delle domande di AP sono, per tutti gli ordini di scuola, dal 13 al 24 luglio 2020 in modalità telematica su Istanze on line.
Ecco dunque come sono ordinate le precedenze previste dal CCNI per le assegnazioni provvisorie 2020:
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Docenti non vedenti
b) Docenti emodializzati
Il. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ (SOLO AP PROVINCIALE)
c) Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a. s. 2011/2012 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza, prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, CDC, posto di sostegno)
III.PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94,cioè persona con handicap (art. 3 comma 1) e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648
e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, (disabile in situazione di gravità ) richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94;detto personale può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza.
Per i punti e) ed f) la preferenza sintetica per il suddetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. Se non inserita, comporta la decadenza dalla precedenza ma non l’annullamento della domanda.
IV.ASSISTENZA
g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela (non vale l’amministratore di sostegno), di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
h) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità
i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione- che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive
l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.
n) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
Per i punti G, H, I, N, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’OM 2013 dell’8 marzo 2019 (ovvero con le stesse modalità previste per i trasferimenti )
La condizione dell’esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente /affine entro il terzo grado e deve essere documentata con autocertificazione redatta direttamente dal docente. I requisiti devono esistere al momento di presentazione della domanda e la documentazione deve essere allegata alla domanda
La dichiarazione di esclusività non è necessaria in caso di coniuge, parte dell’unione civile, genitore o unico parente o affine che convive con il soggetto disabile.
La precedenza vale anche in caso di disabilità rivedibile, purchè sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria
La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o il distretto comunale di assistenza, eventualmente preceduto solo da scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze relative a scuola di altri comuni. Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza. Non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.
V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
o) personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c).
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
p) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge o parte dell’unione civile, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune.
In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una istituzione scolastica relativa al comune viciniore con posti richiedibili
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.va 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ave espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
r) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia dove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.