Graduatorie provinciali e di istituto: nell’ordinanza n. 60/2020 pubblicata dal Ministero c’è un paragrafo che, se mal interpretato da alcuni docenti, rischia di creare confusione ed errori.
Si tratta dell’art. 7 Istanze di partecipazione comma 4 lettera h)
“i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”
Per “candidati interessati” non si intende tutti i docenti che vorranno iscriversi nelle GPS/graduatorie di istituto.
Solo chi inserito nel collocamento obbligatorio deve produrre la certificazione di disoccupazione
Nessun obbligo generalizzato di produrre la certificazione di disoccupazione.
Solo i candidati di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999 (cioè le categorie protette) devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Quali sono le categorie protette
Le categorie protette previste sono:
A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra
D Invalido per servizio percentuale di invalidità superiore al 33%;
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N Invalido civile grado superiore al 45%
P Non vedente o sordomuto
Riserve di posti per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno
Come indicato all’art. 12 comma 12 dell’OM. 60/2020 le riserve dei posti valgono per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno da GaE e Graduatorie provinciali di istituto (GPS).
Non valgono invece per l’attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto.
Quanti posti spettano alle categorie riservate
La definizione delle quote di riserva, ossia il numero di posti da destinare al personale che usufruisce della riserva ai sensi della medesima legge si fa in base alla legge n. 68/99 e alla C.M. 248 del 7 novembre 2000 si fa innanzitutto per le nomine in ruolo. Se residuano posti destinati alle categorie protette, si passa alle GaE e quindi alle GPS.