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Concorso straordinario: come viene valutato il servizio prestato su sostegno senza titolo?

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Come viene valutato il servizio prestato come insegnante di sostegno?
Sono molti i docenti che si pongono questa domanda in vista del concorso straordinario.

Per rispondere dobbiamo fare riferimento a ciò che è scritto nel Bando e a quanto dichiarato dal Ministero dell’Istruzione ai sindacati recentemente.
Ciò che emerge è che il servizio su sostegno aiuta solo a raggiungere il requisito delle tre annualità.

Sono necessarie infatti per partecipare alla procedura straordinaria tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/09 e l’anno 2019/20, e che tra le tre annualità è possibile inserire anche anni di servizio svolti su posto di sostegno senza specializzazione, ma bisogna necessariamente inserire anche l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si richiede la partecipazione.

L’articolo 2, alla voce “Requisiti di ammissione”, recita infatti:
“La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
a) tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera “a”, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”.

Quindi, ricapitolando, i requisiti di accesso al concorso possono essere:
– 3 anni di servizio su posto comune
– 2 anni di servizio su posto comune + un anno di servizio su sostegno
– 1 anno su posto comune + 2 anni di servizio su sostegno

Stando a quanto scritto nella lettera “b” non si può prescindere dal requisito del servizio svolto nella specifica classe di concorso, ferma restando la validità del servizio svolto su posto di sostegno ai fini del computo del requisito dei tre anni di servizio.
Ricordiamo che la procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale.

Di Redazione OD

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