Il bando del Concorso Ordinario della scuola secondaria (Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020) all’art. 15 comma 3 prevede che:
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”.
Le graduatorie di merito saranno dunque composte da un numero di candidati pari al numero di posti messi a bando (c.d. vincitori) mentre è escluso l’inserimento nelle graduatorie dei candidati che, pur avendo superato tutte le prove, non si collocheranno entro il numero di posti messi a bando (c.d. idonei non vincitori).
La graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle provee nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.
CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
Coloro che pur superando tutte le prove, non rientreranno nel numero di posti messi a bando, conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento per le stesse classi di concorso per cui partecipano e per le eventuali altre classi di concorso indicate dall’Allegato D.
GRADUATORIE BIENNALI
Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio fermo restando il diritto dei vincitori all’assunzione anche oltre il biennio.
OPZIONE FRA DIVERSE GRADUATORIE
I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo.
Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020
Allegato D abilitazioni corrispondenti concorso ordinario secondaria