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Graduatorie provinciali e di istituto: cosa possono (o devono) fare i docenti inseriti in GaE

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Le GaE (Graduatorie ad esaurimento) anche per l’anno scolastico 2020/21 saranno utilizzate per il 50% delle nomine in ruolo. Eventuali posti residui potranno essere attribuiti a supplenza.

Assunzioni a tempo determinato prima da GAE, poi da GPS; i docenti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia; priorità conferimento incarichi ai docenti con specializzazione sostegno rispetto agli insegnamenti su posto comune.

Attribuzione supplenze a.s. 2020/21: prima le GAE poi le GPS infine le Graduatorie di istituto

Le GaE sono utilizzate per l’attribuzione delle supplenze residue dopo le procedure di immissione in ruolo (quindi dopo la call veloce)

  • fino al 31 agosto

e per l’attribuzione delle supplenze in organico di fatto

  • fino al 30 giugno .

In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine:
• si procede allo scorrimento delle GPS.

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS:
• sono utilizzate le graduatorie di istituto

Quindi una supplenza al 31 agosto o 30 giugno potrà ancora essere attribuita da graduatorie di istituto, qualora siano state scorse senza successo sia le GaE che le GPS.

Chi attribuisce la supplenza

  • Ricordiamo che l’individuazione del destinatario della supplenza è operata:
    dal Dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS (anche tramite delega al Dirigente della scuola polo)
  •  dal Dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. Si scorre dalla prima fascia, che corrisponde a quella già costituita nel 2019

I docenti GAE si inseriscono nelle GPS Graduatorie provinciali per le supplenze se aspirano a supplenze al 31 agosto/30 giugno in altra provincia.

I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa:

• dalla provincia di inserimento in GAE;
• dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, art. 9 bis Decreto MIUR n. 374/2019.

Attenzione: questo passaggio è molto importante. I docenti delle Graduatorie ad esaurimento possono inserirsi nelle GSP di prima fascia se aspirano ad una eventuale supplenze al 31 agosto o 30 giugno in altra provincia.

Accettazione per iscritto dell’incarico: personalmente o tramite delega

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.

Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica.

Priorità conferimento posti sostegno da GAE e GPS

I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione:
• dalle GAE,
• dalle GPS,
con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

Sostegno: dopo le GAE si procede con le GPS e in subordine i docenti privi di specializzazione

In caso di incapienza degli elenchi GAE, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.

La rinuncia alla proposta di assunzione, mancata assunzione e abbandono del servizio

Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

Il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS

  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  • la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-provinciali-e-di-istituto-cosa-possono-fare-i-docenti-inseriti-in-gae/

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