Lezioni private ad alunni della propria scuola, cosa non deve fare il docente? Molti sono quelli che spesso si trovano di fronte alla richiesta da parte di alunni e genitori di tenere delle lezioni private per permettere un più rapido recupero delle materie in cui si è carenti, ma la legge 297/94 che disciplina proprio tale materia, è molto chiara su ciò che il docente può o non può fare.
COME FARE
Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto
Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del dirigente scolastico è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private
Sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. L’ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
Al personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
l’avvertimento scritto: consiste nel richiamo all’osservanza dei propri doveri;
la censura: consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata inflitta: per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio;
la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio: consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio. Per atti poi non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
La sospesione
La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi: qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; per uso dell’impiego ai fini di interesse personale; per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti e poi abuso di autorità.
La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo viene inflitta. Per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. Per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello. E in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.