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Mobilità, chiarimenti per chi non ha ottenuto trasferimento. Quando si valuta punteggio dei figli minori

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l punteggio spettante per la mobilità territoriale viene valutato sulla base della tabella di valutazione (Tabella A) allegata al CCNI, nella quale sono comprese le seguenti sezioni: A1 – Anzianità di servizio, A2 – Esigenze di famiglia, A3 – Titoli generali

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Punteggio per figli minori

Il punteggio per i figli minori è contemplato nella sezione A2 della tabella di valutazione, dove si considerano le seguenti esigenze di famiglia:

A) ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ricongiungimento ai genitori o ai figli

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B) figli di età inferiore a 6 anni

C) figli di età compresa tra 6 e 18 anni

D)per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Università
Università

Il punteggio spettante per i figli minori si differenzia in base alla loro età e spettano 4 punti per figli di età inferiore a 6 anni e 3 punti per figli di età compresa tra 6 e 18 anni.

Ai fini della valutazione del punteggio indicato si considerano i figli che compiono 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Per la mobilità 2020/21, quindi, il riferimento temporale è il 31 dicembre 2020

Quando non si può valutare il punteggio per i figli minori

Il punteggio per i figli minori non si può valutare in due casi:

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

1- nella mobilità professionale

2- nella I fase della mobilità

MOBILITÀ PROFESSIONALE

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Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

La tabella di valutazione valida per la mobilità professionale non comprende la sezione “Esigenze di famiglia” presente, invece, nella tabella valida per i trasferimenti.

Per i passaggi di cattedra e per i passaggi di ruolo, quindi, niente punteggio per ricongiungimento familiare e niente punteggio per figli minori, ma solo punteggio per servizio e titoli.

MOBILITÀ DELLA I FASE

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Il punteggio per i figli minori non spetta neanche ai docenti che partecipano alla I fase della mobilità.

Come chiarito nel CCNI, la mobilità per il triennio di validità del contratto, 2019/20 – 2020/21 e 2021/22, si effettua nelle seguenti fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune

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II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

I docenti che ottengono il trasferimento nel comune di titolarità e rientrano, pertanto, nella I fase della mobilità, non hanno diritto al punteggio per le esigenze di famiglia e, quindi, neanche quello relativo ai figli minori.

Non sempre i docenti sono a conoscenza di questa disposizione e ritengono sia stato commesso un errore nella valutazione del loro punteggio per il trasferimento nel comune di titolarità.

Questa regola, invece, è esplicitata chiaramente nel CCNI dove, nell’Allegato 1, sezione “Effettuazione della prima fase”, punto 2, si stabilisce quanto segue:

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegate al presente contratto [….]”

La valutazione del punteggio nei movimenti della I fase viene fatta, quindi, in base alle voci presenti nella sezione A1 (Anzianità di servizio) e nella sezione A3 (Titoli generali), mentre non è contemplata la sezione A2 che riguarda le esigenze di famiglia.

Nello stesso modo non possono valutare il punteggio per le esigenze di famiglia e, quindi, anche per i figli minori, i docenti soprannumerari trasferiti nell’ottennio in altro comune che chiedono il rientro nella scuola e comune di precedente titolarità, come esplicitato nel contratto:

“[…] Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. “

Conclusioni

Nessun errore è stato commesso, quindi, non valutando il punteggio per i figli minori per i docenti che rientrano nelle categorie indicate, docenti che non hanno alcuna motivazione per fare ricorso, come vorrebbero fare per erronea valutazione del punteggio, in quanto la valutazione è corretta

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-chiarimenti-per-chi-non-ha-ottenuto-trasferimento-quando-si-valuta-punteggio-dei-figli-minori/

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