L’obbligo alle ferie corte per far svolgere ai docenti un corso di aggiornamento è illegittimo. Una Dirigente scolastica ordina delle ferie corte per i suoi docenti. Tutti dovrebbero rientrare per il 20 agosto per effettuare la formazione obbligatoria sulla Didattica a Distanza. Tale corso di formazione non è stato deciso dal Collegio docenti, ma in via eccezionale e per l’emergenza che la scuola ha vissuto, il Dirigente scolastico ha ritenuto di imporre questo corso di formazione obbligatorio.
Normativa sulla formazione obbligatoria
Bisogna specificare che l’obbligatorietà della formazione dei docenti è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è regolato dagli artt.28 e 29 del CCNL scuola, dove si evince che le ore di impegno di lavoro del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali. Niente obbligo quindi di ferie corte.
Formazione obbligatoria se deliberata dal Collegio
La normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009. Nel contratto collettivo nazionale della scuola al comma 1 art.66 è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Mentre se ai sensi del comma 1 art.66 del CCNL scuola il Collegio delibera un corso di formazione, questa delibera, in combinato con il comma 124 della legge 107/2015, farà diventare il corso di formazione obbligatorio. Norme che hanno un effetto sulla questione delle ferie corte.
Diritto riposo fino al 31 agosto
Quindi per la norma che regola le ferie dei docenti, gli insegnanti hanno il diritto di fruire delle ferie, se lo desiderano, fino al 31 agosto. La disposizione di una Dirigente scolastica che impone il rientro a scuola per il 20 agosto per seguire un corso di formazione non deliberato dal Collegio, è una disposizione totalmente illegittima. Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Illegittimo quindi obbligare i docenti alle ferie corte.
Le ferie
Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per questo, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto. Niente ferie corte.