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Si rischiano riunioni collegiali straordinarie in estate? Occhio alla ferie, non c’è obbligo di reperibilità

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Il documento tecnico del CTS che sta ponendo le basi con cui dovrà iniziare il prossimo anno scolastico per essere efficace andrà recepito dalle Istituzioni scolastiche tramite specifiche delibere sia del Collegio dei docenti che del Consiglio d’Istituto. Sono forse da mettere in conto delle convocazioni straordinarie degli organi collegiali?

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Tenendo conto che è in questo periodo dell’anno che il personale scolastico è in ferie come da CCNL. Si pone dunque un problema gestionale non da poco conto. Va ricordato che le convocazioni degli organi collegiali sono possibili sia in presenza, purché garantite le idonee misure di sicurezza che in via telematica. Il DPCM dell’11 giugno, salvo diverse successive modificazioni, afferma che: “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato”. Comunque se svolte in via telematica andranno riconosciute ovviamente come attività piena di servizio e non come attività di volontariato, ciò è sempre bene ribadirlo.

Entro la seconda decade di luglio i DS dovranno conoscere il documento del CTS

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Il documento del CTS afferma che “I Direttori e i dirigenti responsabili degli Uffici scolastici Regionali, nell’ambito delle proprie competenze, cureranno la diffusione e la conoscenza del presente documento attraverso l’organizzazione di apposite conferenze di servizio, rivolte ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle scuole paritarie, da realizzarsi entro la seconda decade di luglio, anche in modalità di videoconferenza”. Dunque, da ciò si presume che dopo questa presa di conoscenza si potrà procedere con l’eventuale convocazione degli organi collegiali.

Dopo le lezioni solo attività pianificate

L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 afferma chiaramente che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Le uniche attività dovute, al termine delle lezioni, sono solo quelle qualificabili in attività funzionali o aggiuntive, stabilite dall’art 29:

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  • eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
  • scrutini, esami e adempimenti connessi;
  • riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
  • eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
  • attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Si tratta comunque di attività pianificate. Ma nulla osta che in via straordinaria si possa provvedere alla convocazione di attività non pianificate.

Necessarie le delibere degli organi collegiali per recepire il documento del CTS?

Non si può pensare che sia il solo DS a dover decidere su come la scuola debba partire dal primo settembre del prossimo anno scolastico. Ci sono prerogative riconosciute dalla legge, TU scuola e Legge 107 del 2015 e DPR sull’autonomia, che non possono sicuramente essere scavalcate da un documento che comunque riconosce la necessità del coinvolgimento degli organi collegiali. Questi saranno chiamati ad esempio a pronunciarsi sulla riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; sull’articolazione modulare di gruppi di alunni, sulla frequenza scolastica in turni differenziati, sulla fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, sull’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali; sulla diversa modulazione settimanale del tempo scuola; sull’integrazione del proprio piano di formazione, presente nel PTOF, con ogni ulteriore azione formativa derivante dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica e dal territorio, oltre che sull’integrazione del PTOF che dovrà recepire le Linee guida per la Didattica digitale integrata, ecc.

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La questione ferie e la convocazione degli organi collegiali non pianificati e straordinari

Il CCNL scuola all’articolo 13 comma 10, 12 e 15 affronta la questione ferie :

Il comma 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

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Il comma 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Il comma 15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Da ciò si desume che esiste certamente la possibilità di interrompere le ferie per esigenze di servizio, che queste potranno essere fruite entro l’anno scolastico successivo e che si avrà diritto anche al rimborso. Il problema si pone però con la reperibilità. Perché il personale docente già collocato in ferie e che si trova nell’esercizio delle ferie non ha alcun obbligo di reperibilità ed il CCNL non contempla questa casistica, anche se parla della possibilità di interruzione delle ferie per ragioni di servizio che è possibile pertanto, non sussistendo la reperibilità, solo se sussiste la disponibilità del lavoratore.

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Non esiste l’obbligo di reperibilità per il personale in ferie

La Corte Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 3 dicembre 2013, n. 27057 afferma chiaramente che “il lavoratore non e’ tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406/99). Il lavoratore e’ infatti libero di scegliere le modalita’ (e localita’) di godimento delle ferie che ritenga piu’ utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneita’ fisica, Cass. sez. un. n. 1892/82), mentre la reperibilita’ del lavoratore puo’ essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non gia’ del lavoratore in ferie”.

Sulla stessa onda anche l’ordinanza n. 7410 emessa dalla Corte di Cassazione del 26 Marzo 2018: “in linea di puro diritto, come, contrariamente all’assunto di cui al primo motivo, non possa farsi discendere dal combinato disposto degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., un obbligo a carico del lavoratore di esecuzione di compiti, quale quello di reperibilità, palesemente aggiuntivi ed estranei alla prestazione ordinaria”.

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L’ARAN sulla reperibilità riconosce che “è indubbio che la reperibilità, anche se non equivale alla esecuzione della prestazione lavorativa, incide ugualmente sul riposo e sulla piena possibilità di svago che le ferie devono garantire (ad esempio il dipendente non potrebbe allontanarsi per una crociera)”.

Esiste il diritto alla disconnessione

L’art. 22 del nuovo CCNL Scuola afferma che sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica ed educativa, i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).

Il datore di lavoro può modificare le ferie ma con il debito preavviso

L’ARAN sul punto richiama un precedente giurisprudenziale che può essere di orientamento. Citando la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n.1557 dell’11 febbraio 2000, che avuto modo di affermare che: “a)in base al dato letterale dell’art. 2109 c.c., è il datore di lavoro che stabilisce nel tempo il periodo annuale di ferie retribuito, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La legge prevede la determinazione unilaterale del periodo annuale di ferie da parte del datore di lavoro e in detta determinazione egli deve soltanto tener conto degli interessi del lavoratore. La stessa legge stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;b)la rilevanza degli interessi del prestatore non esclude il permanere del potere del datore di lavoro di modificare il periodo originariamente assegnato in relazione alle esigenze dell’impresa (il sopravvenire di esigenze eccezionali ed imprevedibili) e, quindi, di modificare, salva la obbligatoria preventiva comunicazione, il periodo di ferie assegnato;c)pertanto, il potere attribuito al datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie, implica quello di modificarlo, con il solo limite del preavviso (secondo la Corte ai fini della modifica non sarebbe necessario il sopravvenire di circostanze eccezionali ed imprevedibili in quanto la modifica del periodo feriale può derivare anche soltanto da una riconsiderazione delle esigenze aziendali, alle quali per legge è legata l’assegnazione delle ferie); d)la rilevanza degli interessi del prestatore comporta che, eventualmente, questi potrà richiedere di essere indennizzato per i danni derivanti dal mutamento del periodo feriale, qualora il datore di lavoro non abbia rispettato l’onere sullo stesso incombente di dare comunicazione al lavoratore con congruo preavviso della decisione di modifica del periodo di fruizione delle ferie. -alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali (non sono numerose le pronunce dei giudici su tale particolare materia e, quindi, non si può parlare di orientamenti consolidati), si dovrebbe ritenere che la possibilità di indennizzare il lavoratore delle spese sostenute nel caso di modifica del periodo di ferie già assegnato, prima della fruizione delle stesse, sussista solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto all’onere della comunicazione al lavoratore, con congruo preavviso, della decisione di modifica, come richiesto dalla normativa codicistica. Il che potrebbe comportare, implicitamente, il riconoscimento di una forma di responsabilità per il pagamento dell’indennizzo a carico del soggetto datoriale che a tale comunicazione era tenuto e che non vi ha provveduto si ritiene, comunque, necessario evidenziare che spetta sempre all’ente, anche alla luce delle indicazioni giurisprudenziali fornite, decidere quale comportamento adottare, trattandosi di attività tipicamente gestionale di una materia, che, ad oggi, trova la sua fonte regolativa esclusivamente nelle previsioni dell’art.2109 del codice civile”.

No alla regola del collegio perfetto per le sedute del Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto

Di tutto ciò si deve tenere conte che in merito alla validità delle sedute dell’organo del CDI e del CDD si deve tenere conto di quanto affermato dall’art.37 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.297 del 1994 “l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti (…) è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica”. Nessun regola del collegio perfetto sussiste in materia e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parita’, prevale il voto del presidente.

Conclusione

Da ciò si può desumere che saranno certamente necessarie delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per recepire le indicazioni del CTS, per definire nell’esercizio della propria autonomia e competenze modalità, strategie e applicazioni. Che non sono contemplate decisioni unilaterali da parte dirigenziale. Che nel caso di convocazioni straordinarie degli organi collegiali queste, per quanto straordinarie, dovranno avvenire con debito preavviso. Che il personale già collocato in ferie, nel corso delle stesse non ha alcun obbligo di reperibilità. Pertanto non ha alcun obbligo di controllare disposizioni di servizio, mail, il sito istituzionale della scuola e neanche di rispondere al telefono. Va rilevato che le ferie, non ancora usufruite ma pianificate, possono subire delle modifiche nella loro pianificazione con l’eventuale indennizzo, risarcimento danno da chiedere all’istituzione scolastica per le spese già sostenute, nel caso in cui la modifica delle stesse da parte dell’amministrazione non sia avvenuta con congruo preavviso. Che non è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti componenti il CDI e il CDD per il raggiungimento del numero legale alle dette convocazioni e la validità della seduta e che le sedute si possono svolgere anche in via telematica. E ricordiamo che seppur svolte in via telematica è attività sempre lavorativa e nel caso questa comporti l’interruzione delle ferie, previa disponibilità del lavoratore, dovrà essere recuperata come giornata da parte del personale in questione o eventualmente indennizzata.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/si-rischiano-riunioni-collegiali-straordinarie-in-estate-occhio-alla-ferie-non-ce-obbligo-di-reperibilita/

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