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PROCEDURA STRAORDINARIA ABILITANTE: VALIDO IL SERVIZIO SENZA TITOLO, NON VALIDO QUELLO SVOLTO SU IRC O SU ALTERNATIVA ALLA IRC

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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato nella pagina dedicata alla procedura straordinaria abilitante, alcune FAQ relative ad alcuni quesiti comuni.
Di particolare interesse quelle che riguardano il servizio svolto senza titolo e il servizio su IRC o su alternativa alla Religione Cattolica.

Università
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NON VALIDO IL SERVIZIO SVOLTO SULL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA O SU ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
La FAQ n. 8 chiarisce che per la procedura straordinaria finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione non è valutabile come requisito di accesso il servizio svolto su IRC o su alternativa alla IRC. Infatti, l’art. 2 comma 1 lettera a) prevede che la procedura è riservata a chi, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 ha svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualità di servizio.
La piattaforma, infatti, non consente di inserire questa tipologia di servizio.

SERVIZIO SENZA TITOLO
La FAQ n.9 conferma quanto già anticipato in quanto sito. Il servizio svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio è valutabile ai fini del requisito di accesso purché il candidato sia in possesso del titolo di studio alla scadenza dei termini di presentazione della domanda.

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

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FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/ultimiarticoli2/1887-procedura-straordinaria-abilitante-valido-il-servizio-senza-titolo-non-valido-quello-svolto-su-irc-o-su-alternativa-alla-irc.html

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