Questo sarà davvero un anno particolare, forse unico, per quanto riguarda il mondo scolastico. Mai come stavolta infatti regna un clima di incertezza per le date della ripresa, lo svolgimento dell’attività didattica e le modalità di fruizione della stessa. Siamo a fine Giugno, e dato che Settembre non è così lontano, si attendono ad ore le linee guide che le scuole dovranno adottare (sempre se nel corso dei mesi tutto non dovesse cambiare per via di un ritorno della pandemia). Intanto la domanda che tutti si pongono è: “quando si riprenderà”?
Secondo quanto dichiarato dalla Azzolina, il 14 Settembre è finora la data più probabile per l’inizio del nuovo anno scolastico. Prima dell’inizio delle lezioni è però necessario effettuare le lezioni di recupero per gli studenti che hanno lacune su alcune materie (ovvero gli ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi). Secondo le disposizioni ministeriali non ci sono periodi prestabiliti in cui si devono svolgere i corsi di recupero, ma per evitare gli accavallamenti con i programmi del nuovo anno scolastico si dovrà per forza di iniziare per loro dal 1° Settembre.
Il come però non è ancora certo, poiché a inizio Settembre, di solito, molte scuole di alcune province (soprattutto del nord) non hanno ancora gli organici completi e oltre a mancare i docenti di ruolo mancheranno ancora i supplenti.
Una situazione che, se per le scuole di secondo grado non rappresenta una novità, poiché ogni anno si effettuano corsi di recupero, per la primaria si tratta invece della prima volta.
In ogni caso secondo la legge, è il Consiglio di classe che decide, con una delibera, quando iniziare l’attività dei corsi di recupero.
Il Comma 5 articolo 3 dell’OM del 16 Maggio afferma che “il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni degli insegnanti, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
Resta da chiarire se le attività saranno da considerarsi curriculari o extracurriculari, ovvero se rientreranno nell’attività ordinaria o straordinaria. Questione che riguarda una eventuale retribuzione extra per docenti, che non dovrebbe gravare sulle risorse ordinarie dei singoli istituti.
Il nodo da chiarire è se essa è da considerarsi attività funzionale o aggiuntiva. Nel caso sia funzionale non potrebbe essere previsto alcun tipo di compenso accessorio, anche sotto forma di bonus per il personale coinvolto, se invece è da intendersi come attività aggiuntiva, che implica la necessità della disponibilità del personale coinvolto, andrà invece riconosciuta una forma di compenso prendendo anche in via analogica come riferimento la tabella 5 allegata al CCNL del 2006/2009. Nulla osta sul punto che in sede di contrattazione integrativa si possa disporre anche in tal senso.
Leggendo il comma 3 dell’OM del 16 Maggio si nota che “le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”. Il DL del 22 aprile afferma: Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.
Le domande che emergono da queste righe sono molteplici, ovvero:
Si intende forse come attività funzionale del personale docente ai sensi dell’articolo 29 del CCNL scuola?
Si intende attività obbligatoria per i soli studenti? O si intende attività obbligatoria che deve garantire la sola istituzione scolastica? Quale il personale che deve essere coinvolto in questa attività? Il docente che ha predisposto il piano di recupero o sulle discipline? E sulla base di quale criterio verrà individuato il personale docente?
Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. Pertanto si potrebbe desumere che sia necessaria la disponibilità del personale coinvolto a svolgere tale attività e che spetta comunque una pianificazione collegiale e non dirigenziale.
Di Redazione OD