Vi sarà uno spostamento della pubblicazione degli esiti dei movimenti delle assegnazioni provvisorie 2020/2021.
Nella conversione in legge del decreto 22/2020 è stato posticipato al 20 Settembre il termine ultimo per le operazioni della mobilità annuale e gli incarichi di supplenza annuale.
Un’ulteriore posticipazione (il termine precedente era il 15 Settembre) che crea disagio ai numerosi docenti che speravano di presentare domanda e ottenerla come ogni anno entro il 31 Agosto. Per consentire la pubblicazione delle graduatorie provinciali di seconda e terza fascia e delle relative graduatorie di Istituto, quest’anno invece essi si troveranno in una situazione di incertezza con l’anno scolastico probabilmente già iniziato.
Alla luce di ciò infatti migliaia di docenti saranno costretti a riprendere servizio nelle sedi di titolarità e dopo venti giorni potranno, se avranno avuto l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria, prendere servizio nella scuola ottenuta in fase di mobilità annuale.
In tale norma è scritto: “con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
- a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico;
- b) all’adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;”
Riguardo quest’ultimo punto la data “15 Settembre” è stata cambiata con “20 Settembre”.
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, ricordiamo, per una delle seguenti motivazioni:
– gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria
– ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile
– ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica
– ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)
– ricongiungimento ai genitori
Ricordiamo anche che riguardo il vincolo quinquennale non è ancora stata data alcuna indicazione. I docenti titolari che avrebbero il blocco quinquennale della mobilità non sanno infatti se nell’ordinanza ministeriale delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie saranno esclusi dal potere fare domanda. Il contratto triennale sulle utilizzazioni non prevede blocchi per questi docenti, ma non è stato chiarito se il Ministero agirà per bloccarli anche per la mobilità annuale o se consentirà loro di avvicinarsi alle famiglie.
Di Redazione OD