Naspi – Cos’è e chi ne può usufruire
In quest’articolo parliamo della Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione (istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI.
Possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro per cause di licenziamento, scadenza di contratto, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale. E’ necessario comunque avere almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso i seguenti tre canali:
– servizi online per il cittadino INPS con l’accesso tramite PIN personale di tipo dispositivo.
– con l’ausilio di un qualsiasi patronato (in tal caso sull’importo della NASpI sarà effettuata una trattenuta percentuale pari al 3%).
– tramite contact center INPS numero verde 803164 gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto.
Può essere presentata sin dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e non oltre 68 giorni, pena la decadenza. Quest’anno eccezionalmente a causa dell’emergenza coronavirus il termine è prorogato a 128 giorni.
In base al giorno in cui viene presentata la prestazione decorrerà da una data differente.
Se essa viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dalla data stessa di cessazione del lavoro, mentre se viene presentata dopo 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Quanto spetta di indennità
L’indennità è rapportata alla retribuzione percepita dal lavoratore e la misura è pari:
– al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
– al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
E’ corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
L’assegno familiare può essere richiesto se il reddito non supera determinati limiti in rapporto ai componenti del nucleo familiare.
DID e PSP
La dichiarazione di immediata disponibilità, detta anche DID, ovvero il riconoscimento dello status di disoccupato, può essere rilasciata sul sito Anpal in modalità telematica.
Tuttavia la domanda Naspi equivale già ad una dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa direttamente dall’INPS all’ANPAL, quindi chi presenta domanda di disoccupazione non deve effettuare la dichiarazione di immediata disponibilità.
La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (PSP) avviene recandosi al centro per l’impiego entro 15 giorni dall’invio della domanda di disoccupazione o dalla DID. Ogni regione ha però regole differenti in tal senso per quanto riguarda i docenti e i collaboratori scolastici precari.
Se in Sicilia vale la regola sopracitata, in Lombardia o in Emilia Romagna il docente verrà contattato dai Centri per l’impiego competenti a partire dal mese di settembre. In Veneto invece è prevista la possibilità di sottoscrivere il patto di servizio personalizzato online.
Sospensione e decadenza della prestazione
Nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi (e con reddito non superiore a 8.000 euro) l’indennità può essere sospesa.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro. Quando termina un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante.
La sospensione avviene anche nel caso in cui il soggetto sia impegnato in attività di esami di riparazione, esami di stato, supplenze, corsi di recupero o altre attività lavorative di durata inferiore ai sei mesi.
La decadenza della prestazione avviene se:
– Il soggetto perde lo stato di disoccupazione;
– il soggetto raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
– il soggetto acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
– Il soggetto inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
– il soggetto non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda;
– il soggetto inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
– il soggetto non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
Modulo SR163
E’ importante ricordare che a partire da quest’anno non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “SR163”, con il quale il titolare della prestazione comunica i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione della prestazione. Adesso né Poste Italiane né gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
Precedentemente per la riscossione delle prestazioni di natura non pensionistica, tra cui la NASpI, era necessario che il modello fosse validato a cura del proprio sportello bancario o postale e allegato alla domanda di prestazione o trasmesso successivamente all’Istituto. L’accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche.