A quanti giorni di ferie hanno diritto i docenti?
Come tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il docente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
In particolare per questa categoria si hanno diritto a:
32 giorni – Docenti con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni
30 giorni – Docenti un’anzianità di servizio inferiore a 3 anni
Cosa si intende per “anzianità di servizio”?
Si intende servizio a qualunque titolo prestato. Pertanto anche un docente neoassunto in ruolo nel 2015/16 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto quest’anno a 32 gg. di ferie.
Si ha diritto agli stessi giorni di ferie anche se non si è assunti con contratto a tempo indeterminato, ma determinato. Come anni di servizio si considerano infatti i giorni di lavoro prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico (o alternativamente con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali). È utile premettere che il giorno “libero” del docente è considerato un giorno lavorativo a tutti gli effetti e quindi non rientra nei giorni “non lavorativi” (come decreto nel CCNL del 2007 in cui è stato ribadito che la settimana lavorativa è su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero”). Tutti i docenti hanno quindi pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.
E per i docenti che fanno un orario part time?
Se si tratta di part time orizzontale si ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Se si tratta di part time verticale si ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
È utile quindi chiarire che nel caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto solo del numero dei giorni lavorativi e non delle ore settimanali.
Quando può usufruire delle ferie un docente?
Secondo la normativa il docente può prendere le ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Se un docente vuole prendere le ferie durante la rimanente parte dell’anno gli è consentito un periodo non superiore a 6 giorni.
La malattia, la maternità o paternità
Bisogna ricordare che tutte le assenze interamente retribuite come i permessi previsti dal CCNL, i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali retribuiti al 100% o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio, personali ecc. non riducono il numero delle ferie spettanti.
Le ferie non sono altresì ridotte per assenze parzialmente retribuite come ad esempio la malattia al 90% o al 50% (superato un certo numero di giorni previsti dal rispettivo periodo di comporto) o i congedi parentali retribuiti al 30% (per questi ultimi la norma contrattuale fa infatti riferimento ad “assenze” parzialmente retribuite non riferendosi quindi alla sola assenza per alla malattia).
Di Redazione OD