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Può un docente di sostegno completare le 18 ore su posto comune in scuola diversa?

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Corso di preparazione al concorso docentiUn provvedimento della Corte dei Conti del Piemonte interviene su una questione interessante. Veniva conferito alla docente già titolare di contratto a tempo determinato con posto a spezzone orario per 12 ore settimanali come insegnante di sostegno su scuola dell’infanzia, ulteriore incarico come insegnante di inglese di scuola primaria con orario di 7 ore settimanali.

Questa operazione è legittima, o meno? Il provvedimento in oggetto perveniva dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo in seguito ad un lungo iter cartolare. La fattispecie in esame riguarda, dunque, il tema del completamento orario per i docenti supplenti assunti a tempo parziale.

La normativa

Tale eventualità trova compiuta disciplina nell’articolo 4, comma 1, del d.m. 13 giugno 2007 a mente del quale: “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero…conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”.

Ciò significa, quindi, come rileva la Corte dei Conti del Piemonte con Delibera n. 134/2018/SRCPIE/SUCC” che il docente assunto a tempo parziale non perde il diritto a conseguire, nei limiti dell’orario obbligatorio, altri incarichi se utilmente collocato nelle graduatorie di supplenza. Il comma successivo, peraltro, precisa che tale “completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo”. La contemporanea titolarità di più rapporti, ai fini del completamento orario, è quindi possibile sotto duplice condizione: che gli insegnamenti appartengano alla medesima tipologia e che sia omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo. La norma prosegue, poi, chiarendo che tale limite non si applica, considerandosi quindi medesima tipologia, per la distinzione tra primo e secondo grado della scuola secondaria: per quanto qui interessa, l’articolo 4 comma 2, dispone infatti che “per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso”.”Master per il completamento della classe di concorso a20 a26

E’ vietata la contemporaneità di contratti part time tra scuole e ordini differenti

“Da ciò ne deriva che, ferma l’espressa precisazione per la scuola secondaria, deve ritenersi vietata la contemporanea titolarità di contratti di docenza a tempo parziale tra scuole di ordini differenti e, quindi, tra scuola dell’infanzia e scuola primaria. D’altra parte, la regola generale trova poi conferma nel terzo comma secondo cui “Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità”: ciò significa che, individuata come regola generale la non contemporaneità dei rapporti di lavoro a tempo parziale, la previsione di cui al comma 2 deve ritenersi di rigorosa interpretazione, così restando esclusa la conferibilità di supplenze nella scuola primaria a docente già titolare di insegnamento presso scuola dell’infanzia. Ciò che la norma vieta, dunque, sul fondamento del differente orario d’obbligo previsto per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria (e, quindi, dell’impossibilità di individuare il limite del completamento dato dall’orario d’obbligo del corrispondente personale di ruolo), è la contemporanea titolarità di rapporti in fattispecie come quella in esame: il dato normativo è inequivocabile. In ordine all’efficacia vincolante del menzionato decreto ministeriale (contenente il Regolamento per il conferimento delle supplenze), si rinvia all’articolo 4, comma 5, della legge n. 124/99.

Il completamento orario tra scuola dell’infanzia e primaria compromette la buona scuola

Da ultimo, il Collegio osserva che l’applicazione rigorosa del divieto della contemporanea titolarità di contratti di docenza a tempo parziale fra scuole di ordini differenti, in particolare fra scuola dell’infanzia e scuola primaria, naturalmente quando gli insegnanti abbiano i requisiti previsti dai differenti ordini, può talora confliggere con l’esigenza di fornire un servizio efficiente al sistema della scuola materna che, per la specifica cura da rivolgere ai destinatari, necessita, nelle attività gestionali, di particolari accortezze. Il vincolo previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto MIUR 13 giugno 2007, appare, pertanto, non completamente in linea con la ratio che anima la riforma della buona scuola. È poi di tutta evidenza, infine, alla luce dei principi generali, che il servizio prestato dalla docente, pur considerandosi come attività di fatto, debba essere remunerato. Irrilevante, infine, sotto il profilo della legittimità dell’atto in esame, la produzione documentale del dirigente scolastico: la circostanza che la Ragioneria in altre fattispecie non abbia sollevato contestazioni può incidere sulla valutazione comportamentale dell’operato del dirigente (giustificando una valutazione di buona fede che induce ad escludere eventuali responsabilità erariali) ma non sulla legittimità formale dell’atto esaminato. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, pertanto ha concluso, ricusando il visto e la conseguente registrazione del contratto a firma del dirigente scolastico”.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/puo-un-docente-di-sostegno-completare-le-18-ore-su-posto-comune-in-scuola-diversa/

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