Poiché ci vengono sollecitati chiarimenti relativi alla fruizione delle ferie da parte del personale della scuola, soprattutto in relazione al fatto che in alcune realtà si sta mettendo in atto una limitazione del periodo estivo entro cui prendersi le ferie (ad esempio, non oltre il 20 agosto), in prossimità della conclusione dell’anno scolastico si ritiene utile riepilogare -in maniera sintetica- le disposizioni che regolano la materia.
Innanzitutto va ribadito che le disposizioni regolatrici non hanno subito nessuna modifica, neppure in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il Paese negli ultimi mesi.
Ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006-2009, il personale scolastico (docente ed Ata) ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuito. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
Ferie personale con contratto a tempo indeterminato
Durata
- 32 giorni per il personale con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni;
- 30 giorni per il personale neo assunto.
Con tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato si ha diritto a 32 giorni di ferie.
Le assenze per malattia o altre assenze retribuite, anche parzialmente, non interrompono la maturazione delle ferie né riducono quelle spettanti.
Festività
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie (art.14 del CCNL 2006-2009 da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto)
Periodo di fruizione
Il personale docente ha diritto a fruire le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (ovvero durante i mesi di luglio e agosto), ad esclusione di quelli destinati agli scrutini e agli esami di Stato e di quelli connessi agli scrutini per gli studenti della secondaria con debiti scolastici (nel caso in cui il collegio docenti non li abbia programmati nella prima settimana di settembre).
Il personale Ata ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera frazionata. Va comunque assicurata la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni prestabiliti nell’ambito del piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno ai sensi degli artt. 51 e 53 del Ccnl/07.
In caso di ferie non godute per esigenze di servizio o anche per ragioni personali e di malattia, per il personale docente le ferie vanno fruite entro l’anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle lezioni, e per il personale Ata entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo.
Nel caso in cui le ferie in atto vengano interrotte o sospese per ragioni di servizio, il lavoratore ha diritto non solo al recupero delle stesse, ma anche al rimborso di tutte le spese documentate per i viaggio di rientro e di ritorno al luogo di svolgimento.
Ferie per il personale a tempo determinato
Le ferie del personale assunto a tempo determinato (supplente saltuario, fino al termine delle lezioni oppure fino al 30 giugno) sono proporzionali al servizio prestato (art. 19 CCNL 2006-2009) e vanno fruite nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (Legge 228/2012). Solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti. Le ferie del personale a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto seguono le stesse regole del personale con contratto a tempo indeterminato.
Ferie e attuale situazione emergenziale
La richiesta di ferie sia da parte del personale docente che Ata va presentata al Dirigente Scolastico. La richiesta non può essere rifiutata se non a fronte di indifferibili esigenze di servizio che vanno adeguatamente motivate.
Si evidenzia, con riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria, che non è stata disposta nessuna misura da parte dell’autorità amministrativa che impedisca o limiti la fruizione delle ferie nei mesi di luglio e agosto, né è previsto alcun rientro obbligatorio in servizio anticipato rispetto al 1° settembre 2020, ovvero prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.
Qualsiasi iniziativa anche su questo argomento a livello dell’istituzione scolastica da parte dell’amministrazione non può prescindere peraltro dalle determinazioni degli organi collegiali: le eventuali attività che coinvolgano i docenti nei periodi precedenti al 1° settembre devono essere deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto; da ciò può derivare un impegno conseguente del personale Ata nel medesimo periodo, il quale, fino a diversa formulazione del piano della attività già proposto dal DSGA e già adottato dal DS in relazione al PTOF (art. 53 CCNL 2006-2009 sulla modalità della prestazione di lavoro del personale Ata), non può essere sottoposto alla limitazione del periodo in cui fruire delle ferie.
Infine, ove dovessero verificarsi modifiche significative tali da dover rivedere il piano della attività del personale Ata, va preliminarmente convocata la riunione di tale personale (art. 41 comma 3 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18) e ne va data informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali che su quella base avevano a suo tempo sottoscritto il Contratto di istituto.