La giurisprudenza in materia di attività compatibili e incompatibili è vasta e complessa anche perché non esiste un regolamento che riepiloghi le attività compatibili riferite al personale della scuola.
In un documento redatto dalla FLC CGIL, il sindacato spiega le condizioni e i criteri in base ai quali l’attività può essere autorizzata (vedere art.53 D.L.vo 165/01 testo unico sul Pubblico Impiego ).
1. temporaneità e occasionalità dell’incarico: sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente , anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità , non diano luogo a interferenze nell’impiego
2. non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento
3. compatibilità con l’impiego lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento
4. attività svolta al di fuori dell’orario di servizio
Attività compatibili che possono essere svolte senza autorizzazione preventiva
Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato,cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato)
Prestazioni (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero
Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc.
Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita
Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa
Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione
Partecipazione a società in qualità di semplice socio
Attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva
L’autorizzazione viene concessa a condizione che l’attività non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento
Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d’ufficio)
Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole
Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato
Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso
Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi
Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi)
Incarichi come revisore contabile
La mancata comunicazione dell’attività ai sensi dell’art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall’impiego
Attività assolutamente non compatibili
Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c’è l’obbligo di comunicazione al Dirigente
Cariche in società costituite a fini di lucro
Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell’occasionalità e che si configurino come prevalenti
Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico
Sono compatibili a condizione che il lavoratore non superi il 50% dell’orario ordinario previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e OM 446/97 Legge 662/96
Esercizio delle attività commerciali,industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc) non ammesse in caso di regime a tempo pieno
Impiego alle dipendenze di privati
Tutte le attività compatibili previste per il lavoratori a tempo pieno La mancata comunicazione dell’attività ai sensi dell’art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall’impiego.
Fonte: https://www.oggiscuola.com/web/2020/06/18/attivita-compatibili-e-incompatibili-con-la-funzione-docente-ecco-il-vademecum/