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TFA sostegno, accesso a prova scritta per docenti con 3 anni servizio vale già per il V ciclo

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TFA sostegno: il decreto scuola pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 giugno ha introdotto una novità per le selezioni al corso di specializzazione, attive già a partire dal V ciclo.

La norma

Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata,
a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti
hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte

Servizio nei dieci anni precedenti

Non è specificato, ma i dieci anni precedenti potrebbero essere compresi tra l’anno scolastico 2010/11 e il 2019/20.

Specifico posto di sostegno

Se si richiede di accedere alla selezione per la scuola secondaria di II grado, i tre anni di servizio su sostegno – anche da mad – dovranno essere stati svolti nella scuola secondaria di II grado.

Se si richiedere di accedere per la primaria, i tre anni di servizio su sostegno devono essere stati svolti su primaria.

Cosa si intende per annualità di servizio 

Servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale 
Non ha dunque importanza che la supplenza sia stata al 31 agosto, 30 giugno o temporanea. L’importante è aver raggiunto, per l’anno scolastico considerato, i 180 giorni di servizio o un servizio continuativo almeno dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini.

Quale punteggio per una prova non svolta

La graduatoria finale per l’accesso ai posti banditi nella singola Università è determinata da
  • punteggio prova preselettiva
  • punteggio prova scritta (da superare con almeno 21/30)
  • punteggio prova orale (da superare con almeno 21/30)

La Sen. Granato (M5S) ha anticipato che “differentemente dagli altri cicli, da accordi presi con il ministro Manfredi, la preselettiva verrà esclusa dal punteggio complessivo delle prove, pertanto per i docenti senza servizio fungerà solo da filtro e quelli con servizio non verranno ammessi automaticamente.”

Queste le attuali scadenze per la presentazione della domanda presso ciascuna Università.

N.B. E’ normale che le Università non abbiano ancora aggiornato le pagine in relazione alle nuove norme.

Rinvio norma al VI ciclo

Alcuni docenti ci scrivono dicendo che non è corretto affermare che la norma entrerà in vigore già dal V ciclo, perché durante la discussione del Decreto Scuola in Aula alla Camera  è stato approvato un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a rinviare la norma al VI ciclo di specializzazione.

Va detto che, ad oggi, la norma valida a cui le Università dovranno dare seguito è quella del Decreto Scuola pubblicato in Gazzetta. Se poi si darà seguito all’ordine del giorno e il Parlamento interverrà con una nuova modifica, se ne terrà conto.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/tfa-sostegno-accesso-a-prova-scritta-per-docenti-con-3-anni-servizio-vale-gia-per-il-v-ciclo/

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