Anche per l’anno scolastico 2020/21 le immissioni in ruolo si svolgeranno, come ogni anno, con il criterio 50% alle Graduatorie ad esaurimento e 50% ai concorsi. Occorre però fare dei chiarimenti per quanto riguarda il secondo punto. La normativa tutela i vincitori del concorso 2016. Il diritto dei vincitori, ovvero di coloro che sono rientrati nel numero dei posti a bando, rimarrà anche dopo l’eventuale decadenza della graduatoria.
Esaurite le graduatorie dei concorsi 2016, la quota dei concorsi viene così suddivisa:
- 80% al concorso straordinario 2018
- 20% ai concorsi ordinario e straordinario banditi il 28 aprile 2020.
Mentre la quota dei concorsi straordinario e ordinario non potrà però essere coperta perché i concorsi non sono stati ancora espletati, la quota riservata al concorso 2018 non cambia, essendo stata stabilita dal Decreto L.vo 59/2017.
Terminata questa fase, per la secondaria, si sarebbe dovuti passare alle assunzioni da concorso straordinario 2020, che però non potranno esserci perché l’espletamento del concorso è stata rinviata all’anno scolastico 2020/21, con retrodatazione giuridica della nomina per i docenti che avrebbero potuto essere assunti dal 1° settembre 2020.
A sancire le graduatorie di infanzia e primaria è stato il “decreto dignità”, con la legge 87 del 12 luglio 2018 convertito nella legge 96 del 9 agosto 2018.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente mediante scorrimento in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso.
Per gli “idonei” delle graduatorie di merito del concorso 2016, che hanno superato tutte le prove del concorso ma non sono rientrati nel numero dei posti a bandi, le assunzioni si protrarranno sino al termine di validità delle stesse. Le graduatorie del concorso 2016 avevano inizialmente validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Tale termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge . Adesso hanno validità quinquennale.
Concorso 2018 secondaria DDG n. 85/2018
In queste graduatorie ad esaurimento il diritto all’assunzione non viene meno con l’indizione dei concorsi successivi. A modificarsi sono le percentuali di assunzione sulla base del Decreto L.vo n. 59/2017.
Negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 è stata del 100%, mentre negli anni scolastici successivi si seguirà questo andamento:
- l’80% dei posti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- il 60% dei posti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;
- il 40% dei posti per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;
- il 30% dei posti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;
- il 20% dei posti per tutti gli anni successivi, sino ad esaurimento.
Bisogna considerare che non tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale 2018 hanno potuto beneficiare della quota del 100%. La procedura di svolgimento della prova è stata infatti gestita a livello regionale (pur essendoci un termine unico a livello nazionale per la presentazione della domanda).
Ne consegue che alcune graduatorie sono già state pronte per le assunzioni dell’anno scolastico 2018/19 e i soggetti inseriti hanno già beneficiato dei due anni con la quota al 100%, mentre altre regioni, per vari problemi, inizieranno solo quest’anno con lo scorrimento della graduatoria, che avverrà con una percentuale dell’80%.
Call veloce e graduatoria aggiuntiva
Una novità di quest’anno è quella della “call veloce” il meccanismo di assunzione previsto dalla legge 159/2019. Essa e la graduatoria aggiuntiva scatteranno dopo le procedure ordinarie di assunzione, per cui i docenti potranno andare a ricoprire i posti rimasti vuoti in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
Così i docenti del concorso straordinario che quest’anno si vedono diminuire le possibilità di immissioni in ruolo nella regione in cui hanno scelto di svolgere la prova potranno compensare con eventuale assunzione in altra regione. Bisogna ricordare che da quest’anno per quanto riguarda i neo assunti scatterà il vincolo di cinque anni di permanenza sul posto assegnato, salvo alcuni casi eccezionali.
Di Redazione OD