fbpx

Dietrofront: i tabelloni con gli esiti degli scrutini non si possono pubblicare all’albo on line della scuola

1144

Corso di preparazione al concorso docentiSignori si cambia! Le modalità con cui rendere pubblici gli esiti degli scrutini delle classi intermedie e quelli di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione di questo anomalo, imprevedibile e difficile anno scolastico, definite dalla O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, vengono riformulate e rese notevolmente più complesse dalla recentissima Nota MI n.9168 del 9 giugno 2020,  contenente “Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, che fa seguito alla Nota MI n.8464 del 28 maggio 2020, in cui già si chiarivano alcuni dubbi interpretativi in merito all’applicazione di alcune disposizioni delle OO.MM. n.9, 10 e 11 pubblicate il 16 maggio 2020 sugli esami di Stato del I e II ciclo e sulla valutazione.

Questa volta il punto cruciale della questione ruota intorno alla pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di quelli delle ammissioni agli esami di Stato del II ciclo. La precedente nota esplicativa, infatti, chiariva che “anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica”. Ma questa indicazione confliggeva palesemente con le misure di legge previste per garantire la protezione dei dati personali.

 

Da qui, dunque, la necessità di pubblicare l’ennesima nota esplicativa, che disfa tutto ma non tiene conto dei tempi strettissimi nei quali viene a cadere, non prende in considerazione il sovraccarico di lavoro giunto già in dirittura d’arrivo dei reparti amministrativi delle istituzioni scolastiche – impegnati contemporaneamente nelle nuove procedure per gli esami di stato del I e II ciclo – ignora le necessità delle famiglie che in tante aree del paese ancora faticano tantissimo per stare dietro alle continue modifiche procedurali, alla necessità di custodire username e password alfanumerici (che vanno modificato al primo accesso e resettati ad ogni scadenza) e assistono impotenti alla loro deriva a causa del digital divide.Master per il completamento della classe di concorso area matematica e fisica

La Nota MI n.9168 del 9 giugno 2020, infatti, precisa che “al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati […] per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado e delle ammissioni agli esami di Stato si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico”. E illustra due distinte procedure: la prima, prevede che gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva o alla prova d’esame (in questo caso, sono compresi anche i crediti scolastici attribuiti ai candidati) siano pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. La seconda, più restrittiva, riguarda l’indicazione dei voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline: questi possono essere riportati solo nel documento di valutazione e nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Nel caso in cui una scuola sia ancora sprovvista il registro elettronico, la Nota consente che si possano pubblicare all’albo della scuola gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva (nel caso di ammissione alla prova d’esame vanno indicati anche i crediti attribuiti a ciascun candidato). Va scongiurato, però, il pericolo che questa scelta possa compromettere le necessarie misure di sicurezza e distanziamento previste per l’emergenza Covid, per cui il dirigente scolastico deve anche predisporre una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e darne comunicazione alle famiglie degli alunni.

Fontehttps://www.professionistiscuola.it/varie/3733-dietrofront-i-tabelloni-con-gli-esiti-degli-scrutini-non-si-possono-pubblicare-all-albo-on-line-della-scuola.html

In questo articolo