L’art. 37 del CCNL 2007 comparto scuola prevede e disciplina il caso del titolare che rientra in servizio dopo il 30 aprile, dopo un’assenza di almeno 150 giorni ridotta a 90 giorni nel caso di classi terminali.
In particolare:
Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
Quindi, per ragioni di continuità didattica, qualora il docente titolare si assenti per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi (ridotto a 90 giorni nel caso in cui il docente abbia delle classi terminali), ivi compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. Vacanze di Natale o Pasqua) e rientri in servizio il dopo il 30 aprile (o addirittura non rientri in servizio), il supplente del titolare viene mantenuto in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali.
Di converso, il titolare che rientra in servizio dopo il 30 aprile, sarà impiegato nella sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Tale disposizione – estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali – comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo”.
PROROGA CONTRATTUALE
Nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra indicate, il contratto dovrà essere prorogato. Infatti, nella disposizione sopra richiamata si parla di “proroga” e non di uno “specifico contratto” con la conseguenza che il contratto non avrà interruzioni fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi.
È opportuno sottolineare come la norma in questione si applichi anche nel caso del mancato rientro del titolare che si sia comunque assentato per lo stesso periodo (almeno 150 giorni ridotti al 90 nel caso in cui abbia le classi terminali, ovvero le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado o le classi terze della scuola secondaria di primo grado). Anche in questo caso al supplente in servizio al termine delle lezioni deve essere prorogato il contratto fino agli scrutini e non si avrà alcuna interruzione del contratto.
Si badi che la norma si applica in tutti i casi in cui il titolare si assenti per più di 150 giorni e rientri dopo il 30 aprile. Non ha rilevanza invece il fatto che il supplente sia stato in servizio per più di 150 giorni o meno. Ciò che rileva è unicamente il periodo di assenza del titolare (es: titolare assente dal 15 novembre che rientra in servizio il 10 maggio; non rileva il fatto che il supplente sia in servizio su quel posto solo dal 15 febbraio, quindi da meno di 150 giorni).
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Come precisato nella nota 16294 del 28 ottobre 2016 nel caso in questione, qualora l’esigenza di sostituzione si protragga fino al 30 giugno, non deve essere qualificata come supplenza breve e saltuaria, trattandosi invece di una supplenza sino al termine delle attività didattiche.