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Confermato vincolo quinquennale per assunti a.s. 2020-2021

5012

A partire dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, gli insegnanti potranno chiedere il trasferimento soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.

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Il vincolo quinquennale vale per tutti: si applica infatti a tutte le assunzioni quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l’assunzione (GM concorsi ordinari, GAE, GM2016, GM2018, ecc.).
I docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere oltre il trasferimento, anche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso.
Ai fini del computo del quinquennio quindi non sono utili periodi di aspettativa non retribuita o altre tipologie di assenze che non siano equiparate al servizio effettivo (bisogna precisare che i periodi di congedo di maternità e i periodi di congedo parentale si considerano servizio effettivo).

La legge di bilancio 2019 aveva introdotto, inoltre, limitatamente alle assunzioni dei docenti della scuola secondaria di secondo grado nominati dalle GM2018 e dai futuri concorsi ordinari, un vincolo quinquennale di permanenza nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo.

Università
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ECCEZIONI

Vi sono delle eccezioni da tenere in considerazione che legittimano una deroga al vincolo di permanenza quinquennale:

  • Situazione di esubero o soprannumero: qualora l’insegnante risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà presentare domanda di mobilità volontaria o condizionata.
  • Persona maggiorenne con handicap grave: essa, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
  • Il lavoratore dipendente che per assistere una persona con handicap grave ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. A norma del comma 5, tale persona ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Per quanto riguarda le due situazioni di handicap grave è opportuno precisare che la non applicazione del vincolo di permanenza è subordinato al fatto che le suddette condizioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
Le suddette disposizioni inoltre, a differenza del passato, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.

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Di Redazione OD

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