A partire dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, gli insegnanti potranno chiedere il trasferimento soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.
Il vincolo quinquennale vale per tutti: si applica infatti a tutte le assunzioni quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l’assunzione (GM concorsi ordinari, GAE, GM2016, GM2018, ecc.).
I docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere oltre il trasferimento, anche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso.
Ai fini del computo del quinquennio quindi non sono utili periodi di aspettativa non retribuita o altre tipologie di assenze che non siano equiparate al servizio effettivo (bisogna precisare che i periodi di congedo di maternità e i periodi di congedo parentale si considerano servizio effettivo).
La legge di bilancio 2019 aveva introdotto, inoltre, limitatamente alle assunzioni dei docenti della scuola secondaria di secondo grado nominati dalle GM2018 e dai futuri concorsi ordinari, un vincolo quinquennale di permanenza nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo.
ECCEZIONI
Vi sono delle eccezioni da tenere in considerazione che legittimano una deroga al vincolo di permanenza quinquennale:
- Situazione di esubero o soprannumero: qualora l’insegnante risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà presentare domanda di mobilità volontaria o condizionata.
- Persona maggiorenne con handicap grave: essa, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- Il lavoratore dipendente che per assistere una persona con handicap grave ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. A norma del comma 5, tale persona ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Per quanto riguarda le due situazioni di handicap grave è opportuno precisare che la non applicazione del vincolo di permanenza è subordinato al fatto che le suddette condizioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
Le suddette disposizioni inoltre, a differenza del passato, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.
Di Redazione OD