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Valutazione di fine anno – Gli adempimenti

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Novità importanti per quanto riguarda la valutazione degli studenti per fine anno scolastico 2019/2020. L’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 obbliga i docenti a tenere conto di alcune deroghe intervenute a causa dei dispositivi di legge approvati per la situazione emergenza Covid-19.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Norme per la scuola secondaria di primo grado
In particolare, per gli studenti della secondaria di primo grado ai fini dell’ammissione alla classe successiva non si conteggiano le assenze per il calcolo della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.
Lo studente non potrebbe essere non ammesso alla classe successiva anche qualora avesse una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Gli alunni sono promossi anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più materie, anche se in questo caso gli insegnanti predispongono il piano di apprendimento individualizzato dove sono indicate le strategie da conseguire per colmare le lacune dello studente.
La bocciatura potrà avvenire (su motivazione espressa all’unanimità dal consiglio di classe) se il docente non fosse in possesso di alcun elemento valutativo dello studente per mancanza o sporadica frequenza dello stesso delle attività didattiche, a meno che le assenze siano imputabili a cause legate al malfunzionamento di apparecchiature tecnologiche o della connessione.
Ricordiamo infatti che ancora oggi e fino al 14 Giugno le lezioni si stanno svolgendo in modalità telematica e non è difficile riscontrare problemi legati all’inefficienza di dispositivi tecnologici.

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
Salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

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Norme per la scuola secondaria di II grado
La valutazione degli alunni periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che deve essere riconosciuto e approvato dagli altri colleghi. Se il voto non dovesse essere condiviso si procederà alla votazione e si deciderà il giudizio in base alla maggioranza.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse le eventuali valutazioni insufficienti. Per l’attribuzione del credito valgono le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017.
Per il terzo o il quarto anno in caso di media inferiore a sei decimi, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo. Il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi.
Come per la scuola secondaria di primo grado anche per la secondaria di secondo grado possono non essere ammessi gli alunni che non sono in possesso di valutazione per mancata frequenza di attività didattiche per motivi diversi dalla disponibilità di attrezzature tecnologiche o connettività di rete.

Nel decreto regio n°64 del 1925 è scritto che: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”.

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Scrutini

Perché uno scrutinio sia corretto e legittimo dal punto di vista normativo il collegio deve essere perfetto, ovvero tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese. In caso di assenza di un docente, esso deve essere sostituito da un altro docente che insegna la stessa disciplina e in servizio presso la stessa scuola. Non può essere sostituito da un docente del Consiglio di classe che insegna una materia affine, perché in questo caso non si garantirebbe il numero esatto del Collegio perfetto.
Nel caso non sia possibile trovare un sostituto è auspicabile rinviare lo scrutinio ad altra data. Il Dirigente scolastico per quanto riguarda la presidenza del Consiglio di classe in sede di scrutinio, se vuole e se lo desidera, può delegare un docente del Consiglio di classe, che di norma è il coordinatore di classe, a presiedere lo scrutinio intermedio o finale.
L’art. 5 comma 5 del Testo Unico in materia d’Istruzione 297/94, attribuisce infatti le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso. In questo caso il Collegio risulterebbe essere perfetto e lo scrutinio si può svolgere anche in assenza del Dirigente scolastico.

Di Redazione OD

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