Tra le misure approvate in via definitiva dalla Camera dei deputati nel disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, vi è anche l’istituzione delle graduatorie provinciali.
La trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali era stata disposta dall’articolo 1-quater del decreto 126/2019 ed era inizialmente rinviata all’anno prossimo dal Decreto Legge 22/2010.
Adesso invece esse saranno utilizzate già da quest’anno e per il 2021/2022. Avranno dunque validità biennale e serviranno per attribuire incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (al 31 agosto).
Si tratta di quelle supplenze che servono per sostituire i docenti in malattia, gravidanza, aspettativa breve, ossia quelle situazioni contingenti che non è possibile prevedere ad inizio anno scolastico.
Le graduatorie provinciali saranno distinte per posto e classe di concorso. Una graduatoria specifica è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno sempre per incarichi di supplenza.
I docenti potranno scegliere, nella stessa provincia di inserimento, fino a 20 scuole.
Vista l’emergenza coronavirus, le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali, di quelle d’istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, sono disciplinate attraverso ordinanza del Ministro dell’istruzione.
La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avviene con procedura informatizzata. Sarà prevista la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti.
La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie provinciali è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, con il supporto delle istituzioni scolastiche della provincia per la valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso.
Di Redazione OD