Ci occupiamo in quest’articolo dell’assegnazione provvisoria, la tipologia di “mobilità annuale” che permette ad un lavoratore della scuola (insegnante, ATA o educatore) di poter prestare servizio per un anno in un istituto diverso da quello in cui si è titolari. Essa può essere richiesta per esigenze di ricongiungimento o di assistenza in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare. Vediamoli nel dettaglio i requisiti per poter presentare la domanda sulla base del CCNI scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2019-2022 del 12 giugno 2019:
1) Ricongiungimento al coniuge, ai figli o ai genitori
Il ricongiungimento può essere richiesto a uno dei seguenti soggetti:
- Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
- Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Al genitore, a prescindere dall’età di esso.
Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e/o sia coniugato. Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza.
2) Ricongiungimento ad altre persone conviventi (parenti o affini)
È possibile richiedere il ricongiungimento ad altre persone conviventi, come parenti o affini (zio, cugino, suocera) o altre persone non familiari, purché la stabilità della convivenza risulti documentata da certificazione anagrafica.
3) Gravi esigenze di salute del richiedente
L’ultimo caso di richiesta di assegnazione provvisoria è quello per gravi esigenze di salute del richiedente. In questo caso il trasferimento non è richiesto per l’assistenza di un familiare, ma per curare sé stessi. Le esigenze di salute dovranno essere comprovati da idonea certificazione sanitaria.
Punteggio
Nel caso dell’ultimo caso, ovvero di assegnazione provvisoria per gravi esigenze di salute, non spetterà alcun punteggio e il docente sarà libero di scegliere la provincia che più desidera.
Nel caso di ricongiungimento invece il punteggio è di 6 punti e spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parto dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Di Redazione OD