Molti docenti e dirigenti in vista degli scrutini finali ci chiedono se sia possibile assumere deliberazioni in mancanza di un componente del consiglio di classe o se questi possa essere sostituito e con quali modalità.
Diamo dei chiarimenti sulla questione in modo da far evitare possibili errori formali che potrebbero invalidare le deliberazioni assunte in sede di scrutinio finale.
IL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE È UN ORGANO PERFETTO. NESSUN COMPONENTE PUÒ MANCARE
Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.
Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (presidente e docenti. Tra i componenti va obbligatoriamente indicato il segretario verbalizzante).
Oltretutto in caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i componenti devono infatti votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.
QUANDO MANCA UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E SI DELIBERA UGUALMENTE
Il TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010 ha dichiarato illegittima la delibera di non ammissione alla classe successiva dell’alunno qualora, oltre al giudizio espresso dal Consiglio di Classe, risulti attribuito il voto finale in una disciplina senza che il corrispondente docente sia presente alla seduta, e senza che risulti la sostituzione, e la conseguente delega ad altro docente della potestà di esprimere i relativi giudizi.
NON È OBBLIGATORIO CHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO SIA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il presidente del consiglio di classe è di norma il dirigente scolastico, ma ciò non vuol dire che in caso di assenza non possa essere sostituito da un altro membro in questi casi un docente che assumerà la veste di presidente.
- L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) dispone:
“Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”.
- L’art. 5/8 del DLgs 297/94: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”
La delega è quindi prevista in via ordinaria.
MODALITÀ DI DELEGARE A PRESIDENTE UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010 ha affermato che: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.
QUANDO IL DIRIGENTE NOMINA UNO DEI DUE COLLABORATORI COME SUO SOSTITUTO
È una pratica diffusa in molte scuole quella di far presiedere il consiglio di classe in sede di scrutinio finale ad uno dei due collaboratori non facenti parte del consiglio di classe e magari anche di un ordine di scuola diverso (per esempio far presiedere al collaboratore della primaria gli scrutini del I grado solo perché è il primo collaboratore del dirigente).
In questi casi un elemento “estraneo” al consiglio di classe può determinare l’invalidità della seduta e delle deliberazioni assunte.
Pertanto, tale pratica andrebbe evitata e la delega a presiedere deve avvenire solo in seno allo stesso consiglio di classe con l’assegnazione della presidenza ad un docente dello stesso consiglio di classe (di solito è il coordinatore di classe).
NON SI PUÒ ESSERE NELLO STESSO CONSIGLIO DI CLASSE CONTEMPORANEAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Quando il dirigente scolastico nomina il coordinatore di classe come suo sostituto a presiedere lo scruitinio capita a volte che il coordinatore, da semplice coordinatore del consiglio, sia stato anche il segretario verbalizzante dei consigli di classe.
È utile premettere che un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).
Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.
In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
In breve:
- Un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare.
- Se il DS è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario e a sua volta dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un docente dello stesso consiglio di classe.
ANCHE I DOCENTI DEVONO ESSERE SOSTITUITI
Ricordiamo che anche il docente assente deve essere sostituito.
Tale sostituzione può avvenire in primis con un docente dello stesso consiglio di classe o presente nell’istituzione scolastica anche se di materia affine (purché quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente).
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.
Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si può ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.