Si sta per archiviare la didattica nella maggior parte delle scuole italiane e prendere, così, avvio lo scrutinio finale quest’anno caratterizzato da riunioni necessariamente su piattaforma.
Come è fin troppo risaputo, nonostante siano molteplici le scuole che si affidano a modelli precostituiti sulle piattaforme dei registri elettronici (non sempre adeguati formalmente e sostanzialmente), il verbale di un organo collegiale (quale è il consiglio di classe, ancor di più in assetto di scrutinio finale o intermedio) è un atto attestante l’avvenuta attività e la determinatasi volontà di un organo. Il Consiglio di Stato nella sentenza n.1113 del 18/12/1992 scrive “è requisito sostanziale della stessa, ossia richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova, ancorché racchiusi in un atto scritto che abbia una funzione diversa da quella documentante ovvero da presunzioni di indizi”. È dunque innegabile che la verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa, ossia richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova, ancorché racchiusi in un atto scritto che abbia una funzione diversa da quella documentale ovvero da presunzioni ed indizi.
Le riunioni in presenza o su piattaforma?
Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella L. n. 13/2020, all’articolo 1, comma d) recita “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”;
Il DPCM 4 marzo 2020 all’articolo 1, comma d, recita: “d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché’ le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa”. Di fatto, in questo caso, non si prevede, chiaramente, la sospensione delle attività funzionali all’insegnamento. Ragion per la quale il ministero è costretto a emanare, due giorni dopo, la nota 278, integrata e completata, il giorno 8 di marzo, dalla nota 279.
La nota MIUR 278 del 06/03/2020 recita “Riunioni degli organi collegiali: Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto. Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili”.
La nota MIUR n. 279 del 8/03/2020 recita “Riunioni degli organi collegiali: Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”.
Il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenenti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020 ed entrato in vigore il 26/03/2020, all’articolo 1, comma p) prevede la “sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché’ i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”.
Il DPCM 22 marzo 2020, all’articolo 1, comma 1, lettera e) recita “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti”.
La Legge 81/2017, dall’articolo da 18 al 23 (art. 2, comma 1, lett. r) ci conferma quanto il lavoro agile sia assolutamente estensibile (di fatto, ad oggi, lo è, anche se esplicitamente solo per il personale ATA) al mondo della scuola. L’articolo18, comma 1, pare tra tutti, quello che meglio chiarisce la questione, quando recita che “Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Il Decreto-Legislativo 81/08 in tema di Sicurezza, all’articolo 175 comma 3, recita: “in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale”. Disciplinando, in questo caso, le eventuali disposizioni impartite in assenza di una specifica norma contrattuale.
La Direttiva 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recanti “Indicazioni contenimento e gestione emergenza epidemiologica COVID-19 nelle PA art 1 comma 2 Dlgs 165/01” all’articolo 3 recita “in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”.
L’articolo 1 del DPCM del 17 maggio 2020, in vigore fino al 14 giugno 2020, afferma che “sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”.
Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 individua il diritto alla modalità telematica per la valutazione finale degli alunni, in deroga all’articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.
L’Ordinanza Ministeriale numero 11 del 16 maggio all’articolo 1 comma 2 recita che “L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza”.
Dunque?
Gli scrutini si possono e si debbono svolgersi in modalità telematica. Con quali adempimenti normativi?
Il verbale e la delibera di scrutinio
Il verbalnaturalmente, inutile ricordarlo, è cosa diversa dalla delibera o dalle delibere che esso contiene. Appare assai condivisibile la posizione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, che nella sentenza n. 6208 dell’11 dicembre 2001 ribadisce come l’esistenza giuridica di una deliberazione collegiale è riconducibile alla sola manifestazione di volontà dell’organo, indipendentemente dalla verbalizzazione della stessa; sono, infatti, due momenti distinti la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce e documenta tale manifestazione attestandone l’esistenza, ma che, sebbene necessaria, non è determinante per la formazione della volontà dell’organo collegiale. La sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua approvazione, serve a far fede di quanto deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per prassi normale, è approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il verbale, sottoscritto dal solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente a quanto deliberato. Nel caso di un verbale di scrutinio l’approvazione non può che arrivare seduta stante essendo necessario pubblicare i risultati dello scrutinio e non potendosi attendersi, per farlo, una successiva riunione dell’organo che non può che avvenire nel nuovo anno scolastico. Quella di far approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica ormai cronicizzata nella scuola italiana ma, al contempo, assai errata. La C.M. Pubblica Istruzione n. 105/16.04.1975 dispone all’articolo 13 che la “La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall’art. art. 43 del T.U. deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o istituto, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del Circolo od Istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al direttore didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il preside ne dispongono l’affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 24.”. Siffatto dispositivo sembrerebbe confermare l’impossibilità di un’approvazione successiva. L’art. 14 del DPR 275 del 1999 dispone, all’art. 14 comma 7 “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.”
Sedute del consiglio di classe
In conformità all’art.5 del D.Lgs. n.297 del 1994 le sedute del Consiglio di classe sono verbalizzate da un segretario, funzione attribuita dal dirigente scolastico, a uno dei docenti membro del Consiglio stesso. Relativamente alla valutazione, vige quanto espresso dal comma 7 dell’art.5 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado “negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti”. Anche l’articolo 193 del decreto succitato ribadisce questo principio della interezza del consiglio durante gli scrutini finali di promozione, infatti aggiunge: “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”.
L’articolo 5 comma 6 recita che “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti”. Nello specifico l’articolo 128 comma 8 recita che “ La valutazione in itinere dei risultati dell’insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti corresponsabili nella attività didattica” con una implicazione scontata della collegialità perfetta per assicurare lo scrutinio sia quadrimestrale che finale.
L’articolo 144 al comma 3 prevede che “dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell’alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’articolo 126”; inoltre, al comma 4 che “gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva”; al comma 5 “La frequenza dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato” e al comma 6 “Nell’attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria”.
Fasi queste che devono scandire l’ultimo scrutinio, il finale, dell’anno.
Tutti presenti
Trattandosi di collegio perfetto è richiesta la presenza di tutti i docenti impegnati nella classe, ivi compresi quelli di sostegno, potenziamento o di insegnamento alternativo all’IRC, pena l’invalidità della delibera. Inoltre, nel caso in cui si dovesse procedere a votazione è impossibile astenersi. Il TAR Lazio, con sentenza n.31634 del 2010 ribadisce che “secondo la vigente normativa sugli organi collegiali della scuola, il Docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in riferimento alla propria materia, mentre l’Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti dell’alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza. Dispongono in proposito gli articoli 5, comma 7, e 193, comma 1, del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, che (art. 5 c.7) negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e che (art. 193 c.1) i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.
Quali elementi deve contenere il verbale dei Consigli di classe in sede “scrutinio”?
L’istituto d’Istruzione Superiore di Amantea (CS) diretto dal Prof. Arch. Francesco Calabria propone uno splendido modello di verbale per la Secondaria Superiore o di II grado (che si allega in copia, come modello virtuoso d’organizzazione dei processi di valutazione finale) nel quale, trattandosi di modalità online, sono previsti alcuni elementi che ne costituiscono parte sostanziale.
Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, è necessario che il Presidente, accerti la validità della seduta e premette:
- che il voto di condotta è unico ed è assegnato dal Consiglio di Classe in base agli indicatori individuati a livello collegiale, debitamente osservati e registrati.
Il presidente, dopo aver richiamato la normativa vigente, invita i docenti a relazionare, con riferimento al piano di lavoro, sugli obiettivi conseguiti e sul grado di preparazione e di profitto realizzato dagli studenti e sottolinea che la responsabilità di ogni decisione spetta all’intero consiglio di classe sulla base di una valutazione globale “sulla diligenza, il profitto e tutti gli altri fattori che interessano l’attività scolastica e il profilo formativo dell’alunno”.
Prima di procedere allo scrutinio dei singoli alunni, il Consiglio, verifica le condizioni che determinano la validità dell’anno scolastico secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 che stabilisce che per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo (verificare a seconda del grado e dell’ordine di scuola).
La relazione degli insegnanti
I singoli insegnanti relazionano, prevede il modello dell’istituto d’Istruzione Superiore di Amantea (CS) diretto dal Prof. Arch. Francesco Calabria che si allega in copia, sui:
1.risultati dell’analisi della situazione generale della classe, afferente il primo e secondo quadrimestre (parte in presenza e parte in DAD), con rilievi dei profili psicoattitudinali dei gruppi, privilegiando la sfera non cognitiva, con eventuali rilievi di atteggiamenti di disagio, riluttanza all’osservanza delle regole, scarso interesse alle attività scolastiche e/o scarsa partecipazione alla DAD, eventuali certificazioni pervenute a scuola da parte dei genitori degli alunni, assenze strategiche, provvedimenti disciplinari comminati ecc., per la definizione del voto di condotta, in base al Regolamento di Istituto vigente;
2.analisi del raggiungimento dei livelli delle conoscenze, competenze ed abilità, individuali e di gruppo;
3.individuazione dei punti di forza e di debolezza relativi alle strategie formative poste in essere;
4.livelli formativi speciali per l’integrazione degli studenti diversamente abili.
Il C.d.C., preso atto di quanto emerso nel confronto tra i vari docenti presenti, approva quanto contenuto e sintetizzato nella relazione del responsabile verbalizzante (di cui si allega copia al presente verbale).
Le proposte di voto e quadro riepilogativo di ogni docente si possono desumere dal registro elettronico.
Il profilo degli alunni
Sulla base dei parametri stabiliti dal consiglio di classe, nel verbale proposto dall’abile dirigente scolastico dell’IIS di Amantea, si passa a delineare per ogni alunno un profilo delle capacità, delle attitudini, dell’applicazione, del comportamento, del grado di preparazione, considerati anche gli interventi didattico-educativi, la partecipazione alla DAD nel II quadrimestre.
Rispetto alla DaD si avrà cura di verificare che la metodologia di valutazione, adottata durante le attività di didattica a distanza DAD, ha tenuto conto: attività di valutazione continue e costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico. L’alunno/a è stato informato/a se ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, sia durante le attività sincrone sia durante quelle asincrone con restituzione delle tavole di disegno corrette e commentate e dei test effettuati. La valutazione ha anche e soprattutto un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.
Durante la DAD sono state effettuate test, domande per verifica degli apprendimenti tramite video conferenza, lavori di gruppo assegnati come esercitazioni e come verifiche degli apprendimenti, test di recupero lacune etc. Si è dato risalto alla partecipazione attiva alle video lezioni (contatti) e alla gratificazione (rinforzo positivo) dello studente in modo da incentivare i comportamenti positivi, partecipare alle video lezioni e svolgere le esercitazioni assegnate, aumentare la propria autostima e in modo da percepire l’insegnante come persona equa, chiara e affidabile. In questo modo le interazioni insegnante-alunno diventano più piacevoli ed efficaci.
La DaD e la valutazione
Anche la valutazione, per quanto possibile, riguarderà anche il prossimo a.s. per cui tutti i docenti cercheranno di valorizzare il corrente a.s., per quanto fatto in presenza che nel periodo di DAD.
Nella fattispecie, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, Valutazione finale e recupero degli apprendimenti (O.M. n.11 del 16 maggio 2020), che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
Il voto di condotta
L’IIS di Amantea fa una ulteriore importante precisazione che riguarda il voto disciplinare o di condotta prevedendo dei descrittori.
Voto di condotta
Voto 4
1. Reiterati episodi di grave mancanza di autocontrollo, tra i quali un provvedimento disciplinare con sospensione fino a tre giorni (anche con obbligo di frequenza);
2. Violenza grave verso persone e/o cose con cause di danni materiali;
3. Offese alla persona, con gravi allocuzioni, con turpiloquio;
4. Istigazione deliberata verso studenti, che vengono tratti in inganno, per commettere azioni di violazione del Regolamento di Istituto, della sicurezza etc.
5. Nessuna partecipazione alle attività di D.A.D.
Voto 5
1. Comportamento scorretto nei confronti di docenti, compagni e personale della scuola, che ha comportato tre note disciplinari.
2. Disturbi occasionali alla comunità scolastica;
3. Interesse discontinuo verso le attività didattiche, con coinvolgimento negativo verso i compagni;
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola.
5. Partecipazione bassa alle attività di D.A.D. fino al 25% di contatti complessivi.
Voto 6
1. Distrazione settoriali dalle lezioni, evidenziate con ammonizioni verbali;
2. Sufficiente interesse per le attività didattiche;
3. Ammonizioni verbali e con annotazioni scritte, fino ad un massimo di due;
4. Rapporti sostanzialmente positivi nell’ambiente classe, manifestazioni di minimo autocontrollo
5. Partecipazione media alle attività di D.A.D. dal 26% al 75% di contatti complessivi.
Voto 7
1. Rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della scuola;
2. Svolgimento dei compiti delle consegne;
3. Generale partecipazione positiva alle lezioni;
4. Assenze non superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico;
5. Gestione dell’autocontrollo, suscettibile di ulteriore adeguamento;
6. Partecipazione alta alle attività di D.A.D. dal 76% al 100% di contatti complessivi.
Voto 8
1. Adeguata osservanza delle norme contenute nel Regolamento di Istituto e della convivenza civile;
2. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009;
3. Partecipazione attiva al dialogo educativo;
voto 9
1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel
Regolamento di Istituto, spiccato autocontrollo;
2. Assidua frequenza nell’arco dell’intero anno scolastico;
3. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività formative;
4. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche.
Voto 10
1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme contenute nel Regolamento di Istituto;
2. Assidua frequenza nell’arco dell’intero anno scolastico;
3. Partecipazione propositiva e creativa a tutte le attività scolastiche;
4. Spirito di tutoraggio verso i compagni, impersonificazione di modello di riferimento positivo.
Ai sensi dell’art. 78 del citato R.D. n. 653/1925, per la proposta del voto di condotta da assegnare a ciascun alunno è designato un docente in qualità di coordinatore della classe.
Nell’assegnazione del voto di condotta si tengono nel dovuto conto la Legge n. 169 del 30/10/08 ed il D.M. n. 5 del 16/01/09, D.P.R. n.122 del 22/06/2009 e Regolamento alunni, e il P.T.O.F.
In particolare, il Consiglio di Classe delibera che, tenuto conto dell’atteggiamento che gli studenti dimostrano nei confronti delle norme, il voto di condotta sia inteso come acquisizione di una coscienza morale e civile e partecipazione alla vita didattica.
Le proposte di voto vanno verbalizzate in una griglia di valutazione approvata dal Consiglio di Classe.
Il voto disciplinare
Dopo ampia discussione, sulla scorta delle proposte di voto espresse dagli insegnanti sulla base di un congruo numero di valutazioni, dei criteri deliberati dal Collegio Docenti e dei parametri espressi dal consiglio di classe, il consiglio delibera all’unanimità di promuovere alla classe successiva gli alunni che hanno evidenziato una preparazione sufficiente in tutte le discipline di studio.
Il presidente del consiglio di classe procede quindi alla lettura, trascrizione e stampa del tabellone di valutazione con gli esiti in allegato al presente verbale.
L’attribuzione del credito per la Secondaria superiore
Al termine delle operazioni di scrutinio, prevede il dirigente dell’IIS di Amantea, che nel verbale si passi al punto all’o.d.g. denominato “Attribuzione del Credito Scolastico” (classi terze, quarte e quinte).
Si prevede, dunque, di occuparsi dell’attribuzione del credito scolastico, in base al O.M. n. 10 del 16/05/2020.
Il Consiglio di Classe, in riferimento alla normativa vigente, circa la valutazione degli apprendimenti degli allievi, prende atto che il docente di religione cattolica partecipa alla valutazione del credito scolastico.
Il responsabile verbalizzante illustra al Consiglio di classe il resoconto finale delle assenze, entrate alla seconda ora, uscite anticipate, ammonizioni e note, le autocertificazioni presentate dagli studenti.
Riguardo ai crediti conseguiti durante il corrente anno scolastico che si allegano al verbale, sarà il Tutor a chiedere l’approvazione tenendo conto dei criteri stabiliti nel Collegio dei Docenti.
Esempi di criteri per l’attribuzione dei crediti
In base ai parametri deliberati, per l’attribuzione del credito scolastico si terrà conto di:
1) Assenza di Note disciplinari individuali e/o sospensioni, di cui al regolamento di Istituto.
2) Entrate ed uscite nell’anno NON superiori a 15 (Indicazioni Ministeriali sancite dal D.P.R. 122/09, art. 14 comma 7).
3) Partecipazioni ad attività interne (Progetti, Olimpiadi, attività extracurriculari) e/o Esterne certificate da Enti accreditati di durata annuale, quali MIUR, e/o Associazioni riconosciute, Federazioni riconosciute dal CONI (nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale dello studente), Enti Sociali che operano senza scopo di lucro.
Si accede al punto di credito se sono presenti tutti e tre i parametri descritti.
In base alla media dei voti riportata da ciascun alunno, tenendo conto del Decreto legislativo n. 62 di aprile 2017 e della normativa vigente, per l’anno scolastico in corso (OO. MM. n. 9 e 10 del 16 maggio 2020), si adottano i crediti stabiliti dall’allegato A dell’OO. MM. n. 9 e 10 del 16 maggio 2020 riportato sotto.
L’ammissione alla classe successiva
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lanzara, la dott.ssa Clotilde Franco, propone nel modello messo a disposizione dei docenti del proprio istituto, anche questo ben strutturato, che lo stesso contenga i riferimenti normativi circa le modalità di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
Nello specifico, il verbale opportunamente riporta “Il presidente ricorda poi le disposizioni normative concernenti l’ammissione alla classe successiva, come ricordato nel Collegio Docenti verbale n. 7 del 28/05/2020, e in deroga all’art. 2 del D.lgs. n. 62/2017 e all’art. 4 del DPR n. 122/2009, gli alunni saranno tutti ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline.
La non ammissione alla classe successiva è prevista unicamente in due casi, come riportato nell’art. 3, co. 7 O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.
In ossequio a tali norme vengono vagliati e discussi:
- la validità dell’anno scolastico i cui riscontri sul numero delle assenze nel primo quadrimestre hanno fatto emergere che tutti gli alunni della classe hanno conseguito il requisito di cui all’art. 3, comma 7 dell’ O.M. n. 11 del 16 maggio 2020;
- i giudizi analitici, (…) formulati dai singoli insegnanti, per i quali si è tenuto conto sia del livello di apprendimento raggiunto, sia degli aspetti comportamentali; tali giudizi sono riportati nella griglia, parti integranti del presente verbale.
Il tabellone
Sul tabellone da affiggere all’albo, viene indicato solo la colonna dell’esito finale: “Ammesso/a” oppure “Non ammesso/a” ai sensi dell’art. 154 D.Lgs. n. 196/2003.
I saperi trasversali (Secondaria di II grado)
Per quanto riguarda i “saperi trasversali afferenti agli assi culturali” bisogna indicare gli assi culturali e le tematiche trattate in ogni singola disciplina, prodotta nei lavori di Dipartimento e parte integrante del PTOF.
Il PIA, il verbale di scrutinio e la relazione finale per la scuola Primaria o Secondaria di I grado
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lanzara-Trivio, la dott.ssa Clotilde Franco, propone in riferimento agli alunni ammessi con valutazioni inferiori a sei decimi come da art. 6, comma 1 dell’ O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che al verbale di scrutinio (i cui modelli, per la Primaria e la Secondaria di I grado, si allegano in copia come modelli virtuoso d’organizzazione dei processi) sia allegato il piano di apprendimento individualizzato che, quindi, deve essere necessariamente pronto prima degli scrutini e non successivamente.
La preside Clotilde Franco propone di allegare al verbale:
- la relazione finale della classe
- il tabellone riassuntivo dei voti
- gli eventuali piani di apprendimento individualizzato
- ’eventuale piano di integrazione degli apprendimenti.
ECONDARIA SECONDO GRADO CLASSI I-IV