Si stanno delineando le regole per la nomina e la sostituzione dei componenti del prossimo esame di Stato 2020. Per l’emergenza sanitaria il Ministero ha modificato in modo sostanziale la composizione della commissione d’esame e le procedure di nomina dei suoi componenti.
L’ordinanza del 17 aprile 2020, prot. 197, ha modificato la composizione della commissione d’esame: commissari tutti interni e presidente esterno.
La ratio della scelta, come ha spiegato direttamente la ministra Azzolina, è stata quella di prediligere la valutazione dei ragazzi sul percorso scolastico e sul programma effettivamente svolti, che solo i docenti della classe possono conoscere pienamente. Il presidente esterno per coordinare e validare la procedura.
Sostituzione dei commissari
La sostituzione dei commissari (e dei presidenti) ha sempre caratterizzato l’inizio degli esami di Stato, tuttavia quest’anno, con l’attuale emergenza sanitaria, la problematica potrebbe inasprirsi.
Se da una parte l’OM n. 10 del 16 maggio 2020, all’art. 12 comma 1, richiama la consueta obbligatorietà da parte dei commissari all’espletamento dell’incarico, dall’altra il protocollo di sicurezza firmato da MIUR e parti sindacali il 19 maggio 2020 fa riferimento a “… indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli USSRR per le rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento tecnico scientifico, circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio”.
Quindi il rischio di eventuali defezioni da parte dei commissari sarà probabilmente maggiore rispetto agli anni passati.
Riguardo alla sostituzione dei componenti si deve far riferimento alla stessa O.M. n. 10 del 16/05/2020 che all’art. 12, comma 2 lascia al Dirigente scolastico l’onere dell’eventuale sostituzione.
Il comma 5 pone le regole per la loro sostituzione e in particolare è indicato l’ordine di preferenza relativo all’individuazione degli eventuali sostituti:
a) docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
b) docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
c) docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
d) docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;
iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.
In fase di nomina del sostituto, i Dirigenti scolastici dovranno anche tenere in considerazione l’art. 5, comma 3, lettera c) dell’O. M. del 17/4/2020: “il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato”.
Aspetti legali in caso di sostituzione di un commissario tramite supplenza
Un aspetto che dovrà essere tenuto in considerazione dai presidenti e commissari è l’eventuale nomina di un commissario sostitutivo con incarico di supplenza, e quindi estraneo alla classe.
Sebbene la casistica sia direttamente prevista dall’O.M., in linea teorica viene minata alla base la ratio con la quale il Ministero ha optato per questa tipologia di commissione.
In caso di esito negativo di qualche colloquio, si potrebbe creare un vulnus attaccabile in caso di contenzioso.
Sarà fondamentale l’analisi, da parte del nuovo commissario, del documento del consiglio di classe per allinearsi il più possibile a quanto effettivamente svolto dalla classe durante l’anno scolastico.
Svolgimento del colloquio in caso di defezione di un commissario
L’O.M. n. 10 regolamenta anche le procedure in caso di assenza di un commissario: l’art. 12 comma 6 prescrive che in caso di assenza non superiore a un giorno, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso;
il comma 7 prescrive che, in ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
Chi sostituisce il Presidente
La segnalazione da parte di alcune regioni – Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana – della carenza di personale disponibile a ricoprire la funzione di presidente di commissione, ha spinto il Ministero a emanare un’ulteriore O.M., la 21 del 3 giugno 2020, per risolvere definitivamente eventuali criticità relative alla indisponibilità di un numero sufficiente di presidenti per completare tutte le commissioni.
La carenza di presidenti può essere dovuta a una concomitanza di fattori: l’emergenza sanitaria, il vincolo di esperienza decennale in ruolo e la nomina come commissari di parecchi papabili.
L’O.M. del 17/4/2020 aveva già indicato i principali vincoli di nomina e le procedure di sostituzione dei presidenti di commissione, riprendendo quanto già indicato nel decreto 183/2019.
L’O.M. 21 del 3 giugno 2020, all’art. 1, richiama quanto già precedentemente ordinato e inserisce alcune regole aggiuntive:
- acquisizione di ulteriori domande da parte di chi ha facoltà di esperire l’incarico, con deroga per i docenti al requisito di dieci anni di servizio di ruolo, purché confermati in ruolo
- il comma 3, in caso di insufficienza di domande di messa a disposizione come presidente di commissione, permette agli USR di procedere all’assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri:
a. commissione istituita presso la medesima Istituzione scolastica;
b. commissione istituita presso le Istituzioni scolastiche viciniori;
Poiché l’ufficio Scolastico si troverà ad operare in pieno contesto emergenziale – i colloqui dovranno necessariamente avere inizio giorno 17 – gli Uffici scolastici sono autorizzati ad assegnare al Presidente un’ulteriore commissione anche senza aver esperito la procedura di chiamata di ulteriori disposizioni.
L’ordinanza ha inoltre eliminato il divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, fermo restando il divieto di esercizio presso l’istituzione scolastica di servizio;
E ancora gli USR potranno accettare ulteriori messe a disposizione, in deroga alla scadenza dei termini di presentazione, nonchè ricorrere ad ordini di servizio.
Docenti a disposizione fino al 30 giugno
Ricordiamo che l’ordinanza del 16 maggio ha ribadito l’obbligo per i docenti – esclusi i docenti con supplenza temporanea – di rimanere a disposizione fino al 30 giugno.
“Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020”.