Graduatorie ATA 24 mesi, si valutano titoli e servizi fino alla scadenza del bando, fissata quest’anno per tutti al 3 giugno 2020.
Dunque è possibile valutare titoli e servizi, fino al termine ultimo della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Di solito è consigliabile valutare il servizio fino alla scadenza del bando (presentando quindi la domanda l’ultimo giorno utile).
Ma se il requisito si matura già prima della scadenza del bando e i giorni successivi non portano ulteriore punteggio, diventa ininfluente.
Giorni rimasti fuori dalla precedente valutazione
Problema piuttosto comune in fase di aggiornamento dei titoli di servizio nelle graduatorie permanenti ATA è entro quando presentare la domanda e che fine fanno i giorni rimasti fuori dalla valutazione.
Il personale che sta compilando la domanda di aggiornamento deve contare dal giorno successivo alla sua presentazione domanda dello scorso anno
OPPURE
dal giorno successivo alla SCADENZA del bando, lo scorso anno, nella sua regione?
Indipendentemente da quando si conclude la domanda precedente, può capitare che il mezzo punto non si matura nell’anno corrente e quindi bisogna aspettare l’anno successivo.
I giorni residui non valutati nell’anno scolastico precedente in ogni caso non sono mai perchè possono essere valutati quest’anno per far valere quel mezzo punto che non si è riusciti a maturare l’anno scorso.
Come va effettuato il calcolo dei giorni di servizio
Il requisito di servizio per l’accesso alla Graduatoria ATA 24 mesi è il seguente:
- anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre;
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato in base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento. Da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio.
Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.