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Ferie docenti di ruolo: quanti giorni e in quale periodo. Quando si interrompono per esigenze di servizio, obbligo reperibilità

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Ferie docenti assunti a tempo indeterminato. Numero di ferie spettanti. Periodi in cui è possibile fruirne. I casi del part time. Interruzione per esigenze di servizio e obbligo di reperibilità

GIORNI DI FERIE SPETTANTI

Ai sensi dell’art.13, comm1 1-4, del CCNL del 29.11.2007 il docente assunto a tempo indeterminato ha diritto a:

  • 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
  • 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

ATTENZIONE: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato.

A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo nel 2019/20 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già da quest’anno a 32 gg. di ferie.

FESTIVITÀ

Ai sensi dell’art.14 del CCNL del 29.11.2007 a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo.

Le quattro giornate di riposo sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni (si aggiungono ai 30/32 gg. di ferie).

GIORNI DI FERIE E “SETTIMANA CORTA” O GIORNO “LIBERO”

Il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale.

Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è quindi calcolata su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero” o se la scuola adotta la c.d. “settimana corta”.

Tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.

GIORNI DI FERIE E PART TIME

part time orizzontale: Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.

part time verticale: Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

Di conseguenza nel solo caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali).

A titolo di esempio, il docente in servizio con un part time verticale distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time verticale distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali.

Di seguito il calcolo da applicare ad entrambi i docenti:

n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).

Il caso più comune è il docente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

TIPOLOGIE DI ASSENZA CHE INCIDONO/NON INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI

Ai sensi dell’art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.

Pertanto le ferie non sono ridotte:

  • nel caso di assenze interamente retribuite (es. permessi previsti dal CCNL, ovvero i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio).
  • nel caso di assenze parzialmente retribuite (es. i periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).

A titolo di esempio, invece, riduce il numero di ferie spettanti l’aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzione o comunque in cui il rapporto di lavoro risulti “sospeso” o, anche se retribuite, nei casi in cui la riduzione delle ferie è prevista dalla legge che le regolamenta (es. congedo biennale per assistenza).

PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Vacanze natalizie e pasquali;
  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
  • Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.).

INTERRUZIONE DELLE FERIE

  1. Ai sensi dell’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 le ferie possono essere interrotte “se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero”.

Pertanto, nel caso ci sia un evento morboso che determini una prognosi di almeno 4 giorni o se per almeno un solo giorno ci sia necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte.

In questi casi il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia o del ricovero e dell’indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.

2. L’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001, al comma 4, prevede che la malattia del bambino (fino agli 8 anni idi età) che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE

L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 dispone che ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.

A titolo di esempio, che insieme alla malattia è sicuramente il caso più comune è la docente a tempo indeterminato che fruisce durante l’anno di periodi di interdizione/maternità obbligatoria coincidenti con i periodi di luglio e agosto per cui è impossibilitata a fruire delle ferie.

La docente in questi casi rimanderà le ferie non godute all’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità di fruizione all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Pasqua, Natale o dal 1 settembre all’inizio della scuola/dal termine delle lezioni al 30/6).

RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE ANCHE PER PIÙ ANNI SCOLASTICI

Ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2109 cc. le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore.

Pertanto, qualora le stesse siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.

SOSPENSIONE DELLE FERIE PER MOTIVI DI SERVIZIO E OBBLIGO DELLA REPERIBILITÀ

Ai sensi dell’art.13, comma 12, del CCNL del 29.11.2007 qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Per ciò che riguarda l’obbligo di reperibilità, così come avviene per i periodi di malattia, la Cassazione con sentenza n. 27057/2013 ha stabilito che:

“il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406/99). Il lavoratore e’ infatti libero di scegliere le modalità(e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892/82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie”.

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