Graduatorie di istituto seconda e terza fascia: a breve la riapertura e l’aggiornamento per il biennio 2020/21 e 2021/22. le graduatorie diventeranno provinciali, per cui si concorrerà per tutti le supplenze fino al 30 giugno e 31 agosto disponibili nella provincia scelta.
Nuovi inserimenti in terza fascia con laurea + 24 CFU
La norma approvata nel Decreto Scuola n.126/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 afferma “4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 »
Docenti già inseriti nel 2017
Non devono conseguire i 24 CFU per rinnovare l’iscrizione, anche se volessero cambiare provincia.
Nuovi inserimenti
i 24 CFU sono richiesti ai laureati. Si tratta dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017.
N.B. La laurea deve essere titolo di accesso coerente alla classe di concorso richiesta, ossia possedere gli eventuali CFU richiesti nel piano di studi per l’accesso a quella classe di concorso.
Consigliamo di consultare DPR 19/2016 e DM 259/2017 e la pagina del Ministero
Questione ITP
Anche gli ITP dovranno conseguire i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche?
Essa non è esplicitamente affrontata nel Decreto Scuola di dicembre, ma va rilevato che i docenti in possesso di diploma ITP accedono al concorso ordinario bandito il 28 aprile 2020 senza i 24 CFU, a fronte dei laureati ai quali sono richiesti.
In questo caso il requisito diventerebbe infatti diploma + 24 CFU di cui al dm n. 616/2017, con tutti i dubbi che un requisito del genere (non previsto nella precedente normativa, che associa i 24 CFU alla laurea breve, non al diploma) possa comportare.
I legislatori non hanno inserito nella norma il riferimento alla deroga presente nel Decreto L.vo n. 59/2017.
Lo mette in evidenza la FLCGIL, che così scrive “Sarà importante chiarire in sede applicativa della norma la situazione relativa all’accesso per i profili di ITP, laddove il Dlgs 59/2017 prevede chiaramente all’art. 22 che fino al 2024/2025 requisito di accesso per i posti di insegnante tecnico pratico siano ancora i diplomi definiti dalla normativa vigente.”
In mancanza di indicazioni certe, non possiamo che consigliare ai nostri lettori di assumere decisioni autonome.
L’iter della trasformazione delle graduatorie in provinciali
Si tratterà di un iter semplificato, che prevederà un’ordinanza del Ministro.
L’ordinanza sarà trasmessa al CSPI per il prescritto parere non vincolante. il CSPI avrà – secondo le nuove indicazioni del Decreto Scuola – sette giorni di tempo per esprimersi.
Il testo sarà sottoposto anche al vaglio della Corte dei conti, che esprimerà il proprio parere nel giro di qualche giorno, rispetto ai trenta canonici.
N.B. l’iter potrà essere avviato dopo l’approvazione definitiva del Decreto Scuola, prevista entro il 7 giugno.
Cosa significa graduatorie di istituto provinciali
La trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali era stata disposta dall’articolo 1-quater del decreto 126/2019, che modifica la legge n. 124/1999, prevedendo:
- la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso;
- la costituzione di una specifica graduatoria provinciale per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;
- la scelta, da parte dei docenti inseriti nella predetta graduatoria provinciale, di 20 scuole della stessa provincia per coprire le supplenze brevi e saltuarie.
In sintesi:
vi sarà una graduatoria provinciale distinta per posti e classi di concorso;
gli aspiranti presenti nella graduatoria provinciale sceglieranno 20 scuole della medesima provincia, dalle quale saranno chiamati per coprire eventuali supplenze brevi.
A cosa servirà la nuova graduatoria
La graduatoria provinciale sarà utilizzata per l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, ossia nel caso in cui le GaE siano esaurite per mancanza di aspiranti o perché tutti i docenti inseriti sono stati già convocati.